Quaderni di Roma - anno I - n. 2 - marzo 1947

UGO NICOLINI sponsabilità dei pubblici funzionari per ogni infrazione ai loro doveri, e, prima di tutto, al loro dovere di osservanza della legge, che questo istituto del sindacato è diffuso in tutti gli statuti comunali e costituisce elemento principalissimo delle costituzioni cittadine. Che se qualche fa. zioso abuso di esso istituto, o qualche inosservanza delle norme che lo regolavano si poterono verificare, è certo che esso cadde in disuso e scomparve soltanto nell'età delle signorie assolutistiche, quando le libertà e gli ordinamenti democratici furono soffocati dal prepotere di un signore. Ma, come si diceva più sopra, la pura garanzia della legalità è semplicemente formale, ed assicura soltanto praticamente che la legge sia applicata in modo uguale per tutti: garantisce cioè il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Importantissimo principio, senza dubbio, ma incompleto se non è congiunto a yuello democratico, che fa riposare la legge sulla volontà di tutti (o della maggioranza), nella presunzione che essa sia perciò più corrispondente agli interessi comuni, o per lo meno sia ,più accettabile da tutti. Ora - a parte certe limitazioni iniziali e certe faziosità od intolleranze; prescindendo dai casi, diciamo così, patologici, per quanto frcyuenti possano essere stati, e considerando soltanto i principii, pur nel loro incerto cammino - l'idea democratica era certamente alla base del la costituzione comunale, che, dapprima oligarchica, va allargando sempre più la sua base, fino a divenire schiettamente popolare. L'età comunale ci offre pertanto l'esempio del pieno vigore del principio di legalità e di quello democratico insieme congiunti, così da riconoscere ai cittadini la posizione, che naturalmente loro spetta, di partecipi della sovranità; ed alla legge, da essi emanata, quella assoluta posizione sovrana che caratterizza una organizzazione statale rispettosa dell 'uguaglianza e della libertà. Già Aristotele, teorizzando quelle che erano le linee essenziali delle democrazie cittadine della Grecia, esaltava i regimi ove la legge domina, e non l'uomo. Ove sovrana è la volontà della legge, domina la ragione, domina Dio, diceva Aristotele; ove invece arbitro sovrano di uno Stato è l'uomo, domina la belva che è latente in noi, domina la passione. La legge è voluta preventivamente, per ogni caso astrattamente considerar::> come rientrante in una ipotesi, e quindi è esente da quelle deviazioni, alle quali si lascerebbe trascinare, per corruzione o per debolezza, l'uomo, se fosse lasciato arbitro nel governare. Parole, queste, che riecheggiano continuamente nella tr.:-iria politica medioevale, la quale, da· S. Tommaso a Marsilio da Padova - per accennare soltanto a due suoi grandi rappresentanti, e non certo muoventisi sul medesimo piano di idee - è concorde nell'esaltare la sovranità della

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