Quaderni di Roma - anno I - n. 2 - marzo 1947

UGO NICOLINI o eludano la legge, s1 riconosce praticamente ad essi la facoltà di interpretare la legge, ma sempre appunto nei limiti stretti della ricerca della vera volontà del legislatore: cioè della me11Slegis, senza ricostruire la quale non si può dire di ben conoscere, e quindi esattamente applicare, la legge. Le norme giuridiche si possono infine estendere per analogia ai casi non previsti, ma simili a quelli espressamente regolati; perchè, qualora si presenti la stessa ragion sufficiente di una certa disposizione, è giusto che si applichi la stessa norma. Questo esatto concetto che si aveva dell'ordinamento giuridico, inteso come un tutto razionale capace di integrarsi da sè, anche nei casi di apparente lacuna, portava anche ad ammettere la applicazione per analogia della legge penale o comunque eccezionale (quella penale, restrittiva della libertà, è eccezionale nei confronti della libertà che è la norma) in quanto anche per tali disposizioni eccezionali vi è una ragion sufficiente, e non si vede perchè non debbano essere applicate, ovunque la loro intima forza logica le spinge. (Soltanto dopo l'Illuminismo, in età per certi aspetti simile a quella comunale, in epoca di riconquista dei diritti e delle libertà del cittadino, nel timore dell'arbitraria applicazione della analogia in materie cosl delicate come guella penale, si volle vietare l'applicazione del procedimento analogico; ma oggi la dottrina sta rivedendo tale posizione). Naturalmente anche l'applicazione della legge ai casi analoghi ;JuÒ sembrare talvolta insufficiente alla completa regolamentazione della vita sociale nei suoi infiniti aspetti. La tendenza spontanea è allora queila di ricorrere al potere discrezionale (o arbitrium) del giudice o del podestà. Ma anche qui troviamo nella costituzione comunale un cauto freno a quello che potrebbe essere causa appunto di arbitrii veri e propri. Il potere discrezionale del giudice non è mai un mezzo generico di integrazione della legge, ma un semplice sussidio speciale, espressamente concesso dallo statuto per casi determinati. Al potere discrezionale del giudice si lascia infatti un posto assai limitato negli s.tatuti di questa età, recentemente affrancatasi dall'arbitrio feudale, e così gelosa custode delle libertà raggiunte, le quali si sostanziano nella garanzia della legalità. Potrà il giudice, in base al suo potere discrezionale, integrare certe norme lasciate in bianco dal legislatore e rendere, per così dire, concreta una legge ove si diceva che certi piccoli reati erano puniti con pena rimessa al criterio del giudice, sulla base delle circostanze, valutata la pena inAitta per delitti simiglianti; potrà quantificare la pena pecuniaria tra il massimo e il minimo stabiliti dalla legge; potrà aggravare una pena, tenendo conto di alcuni dati di fatto, la cui valutazione gli è commessa dal legislatore. Ma il podestà e il giudice comunale non potranno, per esempio, punire un fatto non incriminato dalla legge; non potranno in-

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