UGO NICOLINI mente definita; affascinati dalle posizioni già spesso raggiunte - talora per strade diverse o per lo meno percorse con piede più leggero - dagli abitanti delle città; consapevoli dell'avven~ta formazione di un diritto territoriale ormai divenuto tradizione propria, e propria garanzia di vita ordinata e civile, i rustici del contado feudale compiono la loro rivoluzione. In Italia - ben prima che altrove e senza che un atto divenuto poi famoso, quale la Magna Charta, desse al fenomeno speciale risonanza - tra il secolo X e il XII, uomini e comunità rurali ottengono dai feudatari, più o meno pacificamente, carte di franchigia, che sono sostanzialmente atti concordati tra il signore e i suoi sudditi. Questi promettono rispetto ed obbedienza, in contraccambio delle promesse fatte dal signore, per · sè e per i suoi funzionari, di non imporre tassazioni, leve o corvées oltre una certa misura, quella consuetudinaria; di non giudicare se non a tenore della legge comunemente osservata; di non privare alcuno della sua proprietà o della libertà personale se non nei casi determinati dalla legge; di non procedere in giudizio se non con le forme legali consuete; di non impedire ad alcuno di mutar domicilio o mestiere, o di sposare liberamente. In una parola, i sudditi ottengono la determinazione precisa di quelli che sono i limiti dell'attività sovrana: il che vuol dire ottengono garanzia di essere liberati dall'arbitrio nel rapporto tra signore e sudditi, anzi ormai possiamo dire cittadini. Franchigie si. dicono queste garanzie, appunto perchè esse nascono come affrancazioni dell'uomo e come riconoscimenti di diritti essenziali della persona, prima negati o troppo frequentemente conculcati. Ma concretamente tali garanzie vengono intese subito come libertates, perchè di qui nascono singoli diritti di libertà, corrispondenti a diritti naturali di libertà: i quali anzi, appunto perchè sentiti come naturali, erano stati rivendicati dal nostro popolo, in questa alba di risorgimento. Senonchè l'imperfezione dei concetti giuridico-politici e la lenta graduale conquista impediscono che questa età, non più feudale ma non ancora comunale - il che vuol dire civile, nel senso che è vita di civitas e di cittadini - abbia un concetto unitario della libertà, e la intenda come il diritto generico di fare tutto ciò che non è vietato dalla legge: diritto che si espande elasticamente a tutti i settori in cui non v'è, o viene meno, la compressione legale. Già si era però raggiunto, come sappiam·o - e sia pure per singoli settori -- il principio che l'attività degli organi dello Stato non potesse travalicare i limiti della consuetudine o della legge: il che vuol dire della norma generale e preventiva che ugualmente si distribuisce su tutti i cittadini. Così il concetto di libertà si congiunge a quello di uguaglianza, il quale è l'elemento principe della nuova costituzione comunale, ormai evidentemente in via di pieno sviluppo. Nel Comune vero e proprio do-
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