Quaderni di Roma - anno I - n. 1 - gennaio 1947

IUS EST .~RS liONI ET .~l::QUI 41 giuridici nuovi, tutti omogenei e fondati tutti sul bo1111met aeq1111m, e che designati nell'ordine cronologico sono: il ius ge11ti11m, il ius /Jouorariuu:, il ius extraordiuarium. A diradare fin d'ora la possibilità di un equivoco o di una facile contraddizione, è- da avvertire che ordinariamente il « dualismo » è riferito ~oltanto al contrapposto ius ciuile· e ius lio11orari11m, a essendo qui stato posto in evidenza che il pretore ha corretto il ius civile seguendo in tutto il modello ed il principio di base del ius genti11m, e che parimenti gli imperatori decidendo ui ac potestate, cioè con potere illimitato, hanno proseguito il metodo del pretore e compiuto quel. programma con maggiore autorità e libertà, e quindi pit1 rapidamente, apparirà a tutti giustificata la formazione di yuel blocco cliordini giuridici (ius gentium, lio11orari11m,extraordinarium) considerati come unità, perchè tutti retti dal bo11umet aequum. Questa evoluzione ciel diritto può dirsi compiuta già verso la fine del primo secolo dell'impero. Con Adriano si attua la codificazione dell'editto del pretore, che segna ormai la prevalenza assoluta, sempre nell'ordine pratico, <lei iu., lio11orari11m e quindi del ius ge11ti11m sul diritto dei Quiriti. Ho detto nell'ordine pratico, pcrchè, per il fato supremo ed immutabile, cui credeva anche Tacito, il diritto teorico, come sistema scientifico, rimase sempre il i11sQuiritium, come era nell'opera di Quinto Mucio ed in tutte le opere dei giuristi, con i suoi principii generali cd i suoi caratteri inalterabili, per l'imperio della tradizione custodita come cosa sacra, che vietava l'intervento del legislatore nel campo del diritto. Questo, come sappiamo da Cicerone, doveva svolgersi da se stesso nella vita cd attuarsi (è bene ripetere) usu et vetustate: il vecchio diritto parimenti doveva cadere da se stesso in desuetudine, come le foglie secche nell'autunno Or essendo a noi noto lo stato reale delle cose nell'epoca adrianea, possiamo porre il yuesito: la essenza del diritto romano, e quindi il suo vero grande valore, nell'epoca di Adriano, risiede ancora nel i11sQuiritium o non si deve invece riconoscere che essa risieda ormai saldamente nel ius lio11orari11m ? La risposta non può essere dubbia nel senso della seconda affermazione, specialmente se consideriamo il ius lio11orarÌt1111 nella sua genesi e comprensione, come si è più sopra dimostrato. È questa una realtà incontestabile che non ammette dubbio alcuno. Malgrado il dominio del sistema quiritario nel campo teorico e della dommatica, il cliritto che opera nella vita romana è soltanto il diritto Jcl pretore nel senso più largo a noi ormai noto. E si potrà dimostrare ancora che l'attività elci giuristi, specie dal primo secolo in poi, è tutta impegnata a ricostruire il nuovo diritto, anche dal lato della dommatica. sulle nuove e salde basi del bo11111net aequum. La definizione del ius di Celso ne è esempio perspicuo, ma non è qui il luogo adatto per dare

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