Quaderni di Roma - anno I - n. 1 - gennaio 1947

SALV,\TORE RICCOBONO Aquilio Gallo, il pareggiamento di tutti i iudicia, sia del ius gentium sia del ius Quiritium, è in corso e si compie durante lo stesso periodo classico. Il bo111111et1 aequum costituisce allora la sostanza e il fondamento cli tutto l'ordinamento pratico del diritto vigente in Roma. Una attestazione di grande rilievo è fatta da Cicerone (!eg. I, 5, 17), il quale sa dire che a suo tempo la legge delle XII _Tavole era passata in secondo ordine, perchè l'essenza intima del diritto si desumeva ormai dal ius honorarium. In altro luogo Cicerone narra che al tempo della sua fanciullezza le XII Tavole si imparavano a memoria a scuola come il catechismo giuridico del popolo romano, mentre sulla fine del secolo VII a. u. c. c1ucll'uso era scomparso. Ciò significa evidentemente che tutto l'ordine quiritario non si sentiva più nè s'intendeva dal popolo, che riconosceva il diritto formato ed applicato dai magistrati come il vero ordinamento che poggiava su nuove basi, sul bonum et aequum. Da questo momento il processo di sviluppo del diritto segue una linea indefettibile verso la realizzazione del bo11um et aequum in tutto il suo campo. Con Augusto si inizia una nuova forma di processo detta straordinaria, per casi singoli, che via via si estende fino ad assumere al tempo di Diocleziano tutta l'amministrazione della giustizia nell'Impero. Ebbene, anche in questo processo di cognizione i giudici non decidono secondo il ius e le leggi, ma in forza dell'autorità imperiale, seguendo le medesime direttive che aveva seguito il pretore, ma con maggiore energia e libertà e senza gli impacci e i meccanismi processuali che avevJ dovu~o usare il pretore. Svetonio dice espressamente dell'imperatore.: Claudio, il quale dedicò molte cd assidue cure all'amministrazione della giustizia, che egli temperò sempre il diritto decidendo ex bono et aequo. E pertanto se osserviamo tutto Io sviluppo del diritto romano dal TI secolo a. C. fino a Diocleziano, noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno strano ed unico nella storia ciel diritto di tutti i popoli, quel fenomeno che i romanisti designano col termine di « dualismo del diritto ». Con quel termine si vuole significare il contrasto permanente e totak fra due organismi giuridici: il civile e l'onorario o pretorio. Il primo costituito dal ius Qttiritium, dal diritto nazionale romano, che è il vero e proprio diritto, mai abolito, ma rimasto in gran parte teorico, e come efficacemente lo dicono i giuristi in determinati casi uud11m itts, cioè nudo, senza alcun potere, come quella grande aristocrazia medievale che, perdute tutte le possessioni e i castelli, povera in canna, conserva i tito!i e le corone, perchè non valgono niente. li secondo, il diritto vivo, autoTC\'Ole,che vige nella pratica, costituito da un complesso di organismi

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