IUS EST ARS BONI ET AEQUI 39 giuridici che erano nell'inizio contrastanti ed O!_)postinella maniera più assoluta. Il pretore urbano, segue, dunque, anche per questo rispetto le orme del pretore peregrino. Il quale,, è notissimo, non poteva applicare ai peregrini le leggi e il diritto dei Romani, ma nell'amministrare la giustizia seguiva solo un principio fondamentale, il bonum et acqrmm, · come si addicc nei giudizi arbitrali. La fidcs domina e regge tutto lo sviluppo del ius ge11ti11m. Non esistono altri principii direttivi. E fides, spiega Cicerone, è lealtà, tenere la parola data, comportamento onesto in tutti gli atti e le situazioni della vita. Polibio, che vive in Roma dopo le guerre puniche, è colpito da <JUCStagrande virtù che possiedono i Romani nella vita commerciale e civile e nella vita pubblica, virtù che non ritrova nei Greci. B011umet aequum è sinonimo di fidcs, ma ha ancora più larga comprensione, oggettivamente, in quanto qualsiasi fatto, avvenimento o situazione è valutato dal punto di vista della correttezza, tenuto conto di tutte le circostanze particolari concernenti persone e cose, luogo e tempo; è insomma norma o giudizio che ha giusta proporzione rispetto ai fatti, il punto che 5egna l'equilibrio perfetto tra due quantità. Si noti che come la fides, così il bo11umet aequum è un concetto romano, profondamente sentito dalla coscienza popolare. Ciò si desume con cc1tezza dal richiamo all'aequum et bo11um che occasionalmente fanno gli scrittori latini, ma sopratutto, per il tempo che qui consideriamo, i poeti, Plauto e Terenzio, nelle commedie, nelle quali ogni situazione è vista cd è giudicata secondo il bo1111met aeqr111m, e òal bonum et acquum è dettata la soluzione che si attende. Queste direttive, è ovvio, non solo presiedettero a tutto lo sviluppo del ius gentium, ma le medesime furono attuate costantemente dal pretore urbano. Tra i due ordini, ius civile e ius ge11ti11m sulla fine della Repubblica si è stabilito un perfetto equilibrio. Il contrasto acuto e inconciliabile è ormai sparito. Il tramite per l'avvicinamento e l'equilibrio dei due ordini è stato il pretore urbano, che nella sua giurisdizione 3ttuava lo stesso programma di cui si aveva matura esperienza nella prassi del pretore peregrino. Tale ipotesi è suggerita dalla considerazione che già sulla fine della Repubblica, al tempo di Cicerone, noi troYiamo espletato tutto il programma con la formazione del nuovo ordinamento che prende nome di ius ho11orarium, il quale, come lo definisce Papiniano, aveva assolto il compito: adiuvandi, supplendi, corrigendi iuris ciuilis gratia propter utilitatem publicam. Dunque, il pretore ha sviluppato il diritto civile con la creazione di nuovi istituti, norme ed azioni che assumono tutti i caratteri degli istituti e delle azioni del itu gefftium, ed ha inoltre corretto il ius civile paralizzandone l'applicazione pratica. Fino all'epoca di Cicerone, è certo, esisteva un largo settore in cui il rigore del diritto guiritario spiegava la sua forza, cioè nei iudicia stricta in opposizione a quelli bo11ae{idei. Ma mediante l'exccptio doli, creata da
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