IUS EST ARS llONI ET .\EQUI sue forme, finchè non cadesse da sè stesso in desuetudine. Essi, invece, affidarono ai magistrati, eletti dal popolo, la cura di provvedere ogni giorno alle nuove esigenze pratiche, onde avvenne che accanto al diritto ufficiale, sia legislativo sia consuetudinario, si vennero formando nuovi organismi giuridici moderni per soddisfare tutte le necessità pratiche della vit:t. Questa politica di Roma, avversa pe.r principio al sistema legislativoseguito dalla Grecia, è precisamente attestata da Cicerone, che nota con orgoglio la superiorità di Roma, anche per questo rispetto, avendo essa abborrito di fare e disfare leggi ogni giorno, ma sapientemente lasciando che il diritto si svolgesse da sè, dalla stessa vita, usu et vetustate. Tale politica antilegislativa di Roma e il sistema adottato come legge inalterabile furono posti in grande evidenza da R. Jhering, e questa è oggi una verità da tutti riconosciuta. Possiamo segnare qui con precisione i punti salienti di questo processostorico di paralisi progressiva del diritto quiritario e di sviluppo del nuovo ordine giuridico: a) Il diritto dei Quiriti fu anzitutto bloccato nelle posizioni in cui si trovava, senza possibilità di ulteriori sviluppi. b) Il rinnovamento del diritto era determinato da una nuova forza in perfetta opposizione al ius Quiritium. Sono appunto la fides, il bonum et aeq1111m, che dirigono tutta la formazione del ius ge11ti11111, il quale si innesta proprio in questo momento nella tradizione giuridica di Roma. Gli organi che hanno guidato e portato a compimento questa imponente C\'Oluzionedel diritto sono noti: furono i magistrati che amministravano la giustizia, in primo luogo il preto1e, e la giurisprudenza. " " . A questo punto, dunque, è della massima importanza di conosce~c il momento e le forme di sviluppo del ius gentium in Roma. Le nostre conoscenze in proposito sono scarse, appunto perchè il principio della formazione di questo nuovo ordine cade nel periodo anteriore al secolo V a. u., periodo per cui manca la tradizione scritta. Ma come di solito, anche 9ui possiamo utilizzare elc~enti sicuri dell'epoca storica per ricostruire avvenimenti del periodo anteriore. a) Or tra questi merita di essere considerato al primo posto la stipulatio, arto solenne del iw civile, resa, mediante lievi differenze di forma e l'uso di altra lingua, particolarmente la greca, accessibile anche ai peregrini. Il significato di questa· estensione di un istituto del diritto (]Uiritarioa stranieri è molto chiaro e di grande importanza, nel senso che il commercio esercitato tra Romani e peregrini, assai attivo, rese ne-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==