34 S.\LVATORE RICCOBONO Ma qui interessa porre in rilievo èhe la critica moderna non ha compiuto un'analisi ex 110110 dell'opera di Giustiniano, come fecero i Glossatori da una parte e gli Umanisti dall'altra; bensì iniziò e seguì nel corso degli ultimi 50 anni le sue indagini critiche sui testi ritenendo come indiscutibile verità la interpretazione degli Umanisti, la quale, ripeto, ravvisava nel diritto romano un blocco infrangibile, trasmesso nei secoli inalterato, e che avrebbe dovuto nella sua forma originaria ritrovarsi tale e quale pure nella Codificazione di Giustiniano. La critica moderna ha tenuto fermo particolarmente il principio che le basi del diritto romano si ritrovano nella legge delle XII Tavole e che esse rimasero stabili e inalterate perchè, come han detto il Bonfantc ed il. Perozzi, la giurisprudenza non aveva poteri per mutare !e basi del diritto. Questo dominio del giudizio e dei concetti fondamentali degli Umanisti rispetto al contenuto dell'opera di Giustiniano s'intende con agevolezza, ove si consideri che quei dotti del secolo XVI sono stati da quattro secoli acclamati i veri e sapienti interpreti del diritto romano. """ Dopo queste semplici premesse il problema che interessa qui particolarmente si pone nei termini seguenti: è poi una verità indiscutibile e accertata che il diritto romano sia rimasto fermo nelle sue basi di origine dalle XII Tavole a Giustiniano, come dissero gli Umanisti, o almeno fino a Diocleziano, come gli storici moderni vogliono e affermano, con salrlo fondamento scientifico, essi credono, per la luce della critica interpolazionistica ? Questo è il solo problema da esaminare. Infatti, se la tradizione degli Umanisti fosse accertata vera, nel punto centrale or ora esposto, nel senso che il sistema del diritto quiritario costituì per tutto il corso della storia di Roma il fondamento del diritto, unico ed infrangibile, almeno fino a Diocleziano, allora noi dovremmo associarci al giudizio della critica moderna, che ha messo in dubbio o anche negato l'origine classica della definizione di Celso. Dacchè in nessun modo si potrebbe riuscire a dichiarare il ius Quiritium 'bonum et aequum ' nella sua struttura ed essenza, qu3ndo esso è ben noto a tutti anzi famoso per il rigore delle sue forme, la logica inAcssibile, la durezza inesorabile delle sue norme. Il Cuiacio tentò di raccordare e conciliare il summum ius con lo ius aequum, ma per far ciò egli dovette assumere l'abito di Carneade. se· l'ombra del vecchio Catone l'avesse potuto udire avrebbe certamente fatto cacciare da Roma il grande umanista come appartenente a quel tale ge11us homnmm periculosum. Rivolgiamo dunque a questo problema la nostra attenzione.
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