38 6° - Trattamento dei feriti. - II trattamento che i belligeranti devono farç ai feriti propri e nemici è stabilito dalla convenzione di Ginevra. Ne ricordiamo qui i punti principali. I militari e le altre persone ufficialmente addette agli eserciti, che siano feriti o malati, devono essere rispettati e curati, senza distinzione di nazionalità, dal belli-' gerante che li avrà in suo potere. Il belligerante obbliga-' to ad abbandonare al nemico dei malati o feriti, deve lasciare con essi, fino a che lo permettano le circostanze militari, una parte del suo personale e del suo materiale per contribuire alla loro cura. I feriti o malati di un esercito, caduti in potere dell'altro belligerante, sono prigionieri di guerra, salvo clausole che le due parti son libere di stipulare fra loro. Dopo ogni combattimento, l'occupante il campo di battaglia provvede alla ricerca dei feriti e alla loro protezione, insieme a quella dei morti, da maltrattamenti o saccheggi. Ogni belligerante deve inviare, appena è possibile, alle autorità dei rispettivi paesi od eserciti, i segni e i documenti militari di identità trovati sui morti e lo stato nominativo dei feriti o malati raccolti. I belligeranti devono reciprocamente informarsi degli internamenti, mutamenti, ammissioni in ospedali e decessi avvenuti fra i feriti o malati che sono in loro potere; raccoglieranno inoltre, per farli trasmettere agli interessati per mezzo delle competenti autorità, tutti gli oggetti di uso personale, valori, lette;e, ecc. trovati sui campi di battaglia o abbandonati dai ricoverati deceduti negli Stabilimenti Sanitari. Il personale addetto alla ricerca, trasporto e cura dei feriti e malati, quello del1'amministrazione sanitaria, i cappellani, il personale delle società di soccorso riconosciute e autorizzate dal loro governo, devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza e, •se cadono in mano al nemico, non sono trattati come prigionieri di guerra. Essi, in tal caso, continuano ad esercitare le proprie funzioni sotto la direzione del nemico stesso, che li rimanda al loro paese od al loro esercito, quando il concorso del loro servizio non sia più necessario. Il ritorno è fatto nei modi consentiti dalle circostanze militari e il personale porta con sè gli oggetti, strumenti, armi e cavalli di proprietà privata. Durante Biblioteca Gino Bianco
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