Pensiero e Volontà - anno I - n. 10 - 15 maggio 1924
PENSIERO E VÌOLONTA . . 13 cese, Voltai:re, Rousooau ·.ed, ·altri pensatori aud~i demoliscono a ,colp~ d'ironia é di, pen– siero il ve,oohi0i edificio del privilegio .e1. de.U 'o– sciuran-tismo. Il diritto penaile non è più di– ritto divino,, m~ è ·diritto della ragio[)Je.. L,à · Rivoluzione rranoese:, sotto la, spinta degli en– e;icloped,isti, trasforma -lo ·stato ~irannioo1 in .Stato• demoie:ratico ,e,_pr{?lclama i diritt,i del– l'uOlffiO. · Il peinsieiro m,odeirno sul de.litto e ·sulla pe– na continua . s-e.rr1pr;e la, sua a:sceisa-. Oesa,re ·Lombrniso. ·ha ·fondato l'antrorpologia crimina– le, Enrico Ferri ha ide,ntirfiicatò 12- sciie,nz,a· d-el ·diritt~, ca-iminale con un ramo della ooiciolo– gia. Id-eaJ.ismo e, positivismo· ,combattono an- · -opra ,e .sii ciontendono il terr-~no d.JeUaraigiòne, ma amibedu:e le sc1uo1e tendono ad -<< indivi– dualiz,.z ;a.re » s 1 empre più ia · r!esponsa1hilità dPJ. q,elitto · e nessuna. di ·esse ha peir _principio i1 rincrudimento. delle pene. 11 dir!i.tto pe1I1a1e - secondi~ 'Fausto Costa - non è vendetta,, 1na è reazione oontro il dielitto, è « cioè, ,quella i5peciale, · foirma di attività spiritrÌa1e, che, in , npi, si oppone ad un'·aJ.tra fui"ma, di attività ~he noi giudichiamo dèlittuosa")>. Il diritto pe– 'na.1-e, in conoluisione, non ~ ·c.he- dHe1sa sociale. ' > * * *" Non hoi la prete.sa di .ave.r steiso un rias- sunto, sia pur rapido, deil. libro, deU' ~vv. Co~ .sta. Si tratta dii .. un volume di 400 pagine, di fitta composizionei, ricieo di <itaz.ioni, v.eira mi– niera ,di c:oltur·a,· ed un a.rtic:olo di rivi.sta è insuffi,oe.nte· alla ne,ce·ssità. E. nemmeno ~,redo di aver :fatta la. rieoe-nsione cònie, l'importanza del.J. 'opera oomporla. Ho a,coonnato ·solamen– te, a ,quaJ.c.h€,. pagina del libro -e 1 vi · ho accen– nato in qu00,to interessa le ia.ee, libertade. ' L' Aùtor€J, in questa su;a. opera, non parla della cbirr'énte 1che ne,g;a la funziioine del di– ritto pena1e .. Cita 1e1 ic:Leedi Tomaso 1'1oro, ·è ·vero, ma .non ·si sofferma ·a pairlar-0 1 de,i cri– stiani puri dei tempi lontani -~ dei liberta,ri ,_dea te!fipi nostri ,ohe negano il diritto di pu– nire, i prip1i, perohè grudi~ano- ,questo diriM-o di ,competenz,ai divina, i s·ecoindi, peirchè non arr1me•ttono che, l'uomo peecatOlre possa giu- .. d.ica:re il suo siimil,e;che ha p~cato. Non a?– cenna nemmieno :al Hibreo dli Giovanni M,ar1a Guyau « Aibbozzo ·d'un~ morale- .s,enza. obbligo nè sanzi-Ollle », una' parte d€,l quale è appunto dedicata alla ~tiiea dell'ìdea dì sanzione. Ciò, forse, è stato fatto dii proposito dal- 1'Autore. Egli ha voluto esaminare -storioa,; miente le dottri:r;i-e:di coloro che ri,conoocono una· funzione ·aJ. d.irit-to penale,' e non quelle t <li· co1òro cihe ·al diritto1medesin1.o negano fun– zionie ed ·efficacia. Fer~chè 1'-AutOT-e, - c.he apparti~ne alla ·scuoia, jdealista del dirit.tò penale -. ammette ··una. funzione utiie. ·aUa 1~g.g,e,ed alla: sanz~one. « Il magistero. 'penale - conclude l'Autoc,.· nel suo libro -.r non è.' nè un gretto ·calcolo di utilità · nè l'-esoouzione ~ > • ' • ·di un m~dato, .ultraiterreino; ma, l'espressione ~i un'intima necessità delrl'uoa:rio, il c.'llli. etifil- · n~ dramma si oompend:ia. nella _ lotta sempr~ aperta· p~r la. sua pro,gr€,ssiva equazione .coin l ' 1 · · I asso 1 1 uto ». · . ' E' su que 1 sta -conclusion.,e ·che io mi ,soffer- rno. E mi dorr:o.ando : E.' la vendetta una ne-– oessità? O,· piuttosto, non è 0he un istinto? . , P-e,rchè, secondo il mio ,giudizio, il diritto penale, cosi come è p: ratica.to oggi, non è al– -~ro· che. vendetta della società contro l'uomo offensor.è. Nel passato questa v-endeitta si_ in.a– nifestava con :forme più crud:-eli, oggi, col pro– gredir:e. della ,civiltà, ha assunto aspetti meno har,bari, ma i.l principio in:formatooo del diritto penale è rimastoi immutato: la società staibi– lis,c,e_. le norme, del ibene,_ -e d-e,l male, le· misur.e dei premi ,e, de.i castighi e, :si a,ssl.LID0 il di!ritto ..,_:_. diritto ohe a,pplica e difende. colla. forz,a. brut,ale - di giudicare e di punirei. ' Il libro del Costa dimostra, però delle grrundi verità: quanto più un « goVierno » è tiranno (inhe~o pe,r « gorverno » .a,nche l'impero asso~ luto 1), tanto più appliica leg:gi e nonne• penali. crudeli; quanto più un popcJ.o è bar.baro, tanto più è dOIID.inatoda un diritto penale {anche se è rozzo è ~,mprei diritto) imperativo ; quanto p,iù l'upmo perde l'istinto primitiV'o e 'Si. allon– ·tana dlalla ·vita de11e cavern€i, tanto più atte. nua la misura delle, p•e,ne,contro i re-i. Nell'antico impero. cinese, ad ooempio,, dorve iì capo dello Stato, era, tutto ed il .suddito. nulla, dov.è · l'impeirature,. rappreseinta,va ·Dio. ed aJ qual.e il suddito obbediva.. -ciec~e;n~, lei piene con tiro i rei erano feroci ,ed il roza.o diritto pe– naJe .dell'e,pòca non .si curava di individualiz– zare -la responsaibilitit. de\ delitto: colpiv·a spietata.mente-,· ,colpivé..ma.gari f :fa.migliari del delinquente o la .sua prop~e-tài. Qualcosa _di s..in1ile si ,e,bbe, e specialmente- in Italia, nel fosco M.ed.io Evo-, ,e.poca nella qu9:ile la libertà · ed i diritti d,eU'uO'D'.loi rion erano c,oinosci,uti. M.a nell '.epoca moderna, presso i popoli civ;ili, • ~1 diritt.o penale aissume· un -bén dii.verso-aspetto . di quello, antico : oggi si parla di gradi di re– sponsrubilità, s1 ,cer:ca la, -volontarietà -ei sopra– tuttò si. oorcRi di· inclivid1t1alizzare s-empr,e più la responsa:~ilità del delitto . . · ...
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