Pègaso - anno IV - n. 7 - luglio 1932
62 Dtina.in bisce, infatti, con l'art. 9, che essi subiscano nuove modificazioni prima che sieno passati tre anni dall'ultima, e in un altro articolo proroga per altri cinque anni il divieto di istituire nuove Facoltà. C'è dunque da sperare che si sia sulla via buona, finalmente; e forse non sarebbe male che, per togliere ogni velleità e ogni preoc– cupazione, si decretasse che i due divieti suddetti hanno non la. durata di tre e di cinque anni, ma di dieci. Noi dobbiamo racco– glierci, rivedere la legislazione scolastica, e soprattutto preparare un testo unico delle Leggi fin qui promulgate per l'Istruzione Su– periore, dopo un'esperienza che ha affinata la nostra sensibilità per i problemi della Scuola e della cultura e che almeno in questo ha un indiscutibile va.lore. II. La migl\or prova che l'autonomia universitaria non ha ra,g– giunto lo scopo che si proponeva, è nell'articolo 44 del recente so– pracitato Decreto Giuliano, che a tutti indistintamente è sembrato degno di incondizionato plauso : « Agli esami dì Stato di abilita– zione all'esercizio professionale .possono essere ammessi soltanto coloro i quali nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico prescritto abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari)). È dunque vero, purtroppo, che nel passato si sono concesse lau– ree a giovani che non avevano studiato le materie fondamentali. come già segnalava il Consiglio Superiore dell'Educazione Na– zionale nelle sedute 2-15 giugno 1926, deplorando, a proposito delle Facoltà mediche, che fossero ammessi alle cliniche generali e speciali studenti i quali non avevano superato gli esami di ana– tomia normale, di patologia generale e di fisiologia. Ma in che consiste e come funziona l'esame di Stato di abilita– zione professionale? Nelle intenzioni del primo suo legislatore esso dovrebbe essere un « r~ncalzo )) dell'esame di laurea; poiché i ti– toli scientifici sono concessi dalle Università e i diplomi profes– sionali dallo Stato. In altri termini, l'esame· di Stato è la naturale conseguenza dell'autonomia universitaria. Esso funziona, o do– vrebbe funzionare, second'o norme promulgate dapprima nel Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 2909 e Regio Decreto 29 giugno 1924 . n. 1388, e poi, abrogato queRt'ultimo, nel Regio Decreto 16 set– tembre 1926 n. 1768, Ministro il senatore Fedele. Per spiegarne il funzionamento, tratteremo dell'esame di Stato di abilitazione al– l'esercizio professionale della medicina. I laureati in. medicina del 1931 desiderano conseguire l'abilita– zione: presentano la domanda e attend'ono per l'autunno l'or– dine di recarsi à sostenere le prove di esame presso una Università BibliotecaGino Bianco
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