Pègaso - anno IV - n. 7 - luglio 1932

5ò Utinam cénte soluzione, ad affrettar la quale concorrono i continui emen– damenti e le frequenti aggiunte alle disposizioni emanate nel '23 e nel '24. Appunto perciò noi parleremo di questioni tecniche. discu– tendo alcuni articoli del Regolamento Generale e-le relative appli– cazioni, in base all'esperienza, animati dall'amore che portiamo alla Scuola italiana e d'alla sicura fede in uno Stato che sempre più consolida spiritualmente e fisicamente il popolo italiano. I. Autonomia, esami di Stato per l' abilitazione professionale, esami di profitto, numero delle Facoltà: ecco i quattro punti da considerare. Del primo di essi, francamente affermato nell'Ordinamento e nel Regolamento Generale, enunciò la definizione il senatore Gen– tile nellà vivace difesa della sua Riforma, pronunziata in Senato il 5 febbraio d'el 1925: «autonomia senza programma di studi pre– determinato da un regolamento generale .... ma in ciascuna Univer– sità gli studi attrezzati in modo particolare», cosi da determinare un_regime di concorrenza culturale che, accendendo emulauone e contrasti di indirizzi, dia alla vita universitaria il continuo desi– derio di migliorarsi. Chi legga poi l'art. 49 dell'Ordinamento per l'Istruzione Superiore saprà che << lo statuto di ogni Università determina per ciascuna Facoltà o Scuola: a) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea o del diploma a cui aspirano; b) il numero e le modalità degli esami d'i profitto; e) le modalità dell'esame di laurea e di diploma)). Analo– gamente, l'art, 20 del Regolamento Generale, in cui sono rifluiti l'art. 2 e il citato art. 49 dell'Ordinamento per l'Istruzione Supe– riore, obbliga le Università a presentare negli statuti il piano ge– nerale di studi e cioè<<le materie che vi si insegnano, il loro ordine e il modo in cui devono essere impartite ecc. )). Non altro : la distin– zione della vecchia legge fra materie obbligatorie e complementari, cioè fra materie che lo studente era obbligato a studiare e materie sulle quali cadeva, libera, la sua scelta, non c'è più. :m obbligatorio soltanto che lo studente studi un determinato numero di materie; in altri termini la quantità, non la q11alità. E qui cad!rebbe opportuno rileggere alcuni statuti sorti in se– guito alla Riforma e in omaggio all'autonomia, e ricordare che in una Facoltà di Scienze è stato possibile sostenere l'esame di fisica– matematica senza prima sostenere l'esame di calcolo (analisi infini– tesimale) ; che in una Facoltà di Giurisprudenza è -stato possibile conseguire la laurea dopo aver sostenuto l'esame di << archeolo– gia (sic) ed epigrafia giuridica» in sostituzione di materie fon- Bibliotèca Gino Bianco

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