Pègaso - anno III - n. 6 - giugno 1931
740 U, E. P .A.OLI, Studi di diritto attico anc6ra lontana da una sistema,zione totale. L'un capitolo è di diritto pubblico, sullo stato di cittadinanza in Atene, un altro, il più esteso, di diritto commercia,le, sul prestito marittimo, un altro di 1 diritto ci– vile, sull' ipoteca e un istituto affine, l' àno-r:Eµr;µa, nel diritto attico Si vede chiaro che il Paoli, se considera quel che è greco in sé, senza me– scolarvi concetti romanistici, giovandosi dell'evoluzione romana solo come di termine di confronto, ha scelto là dov'era solo possibile, nel diritto privato, istituzioni che hanno avuto un grande avvenire. L'ipo– teca porta ancor oggi un nome greco. I Romani, trovando presso i Greci il prestito marittimo, lo adottarono, e accettarono dai loro predecessori anche la disciplina giuridica che lo regolava, sino a considerare in questo speciale caso essenziale e organica la pattuizione degli interessi, che è normalmente estranea al mutuo ordinario•. ,Se il diritto civile modE)'rn.O deriva per la parte maggior,e da tra,dizione romana pura, ii.1 diritto com– merciale e marittimo risale in ultima analisi a consuetudini e norme gre– che. Greche, non soltanto attiche: è dubbio .se si possa parlare in genere di diritto greco, perché ogni città greca aveva le sue leggi; ma è vero– simile che la coscienza giuridica greca fosse almeno relativamente una. Non è caso che il solo trattato di diritto priyato greco, che io conosca, quello del Weiss, si sia fermato a,l primo volume, alle « dottrine gene– rali», cioè alla, parte formale. Ora, le relazioni commerciali tra città e città tendono per loro natura a unificare, i:g, questo campo, le norme giuridiche; in questo campo, se mai altrove, è necessaria la recipro– cità, e la reciprocità mena dritto dritto all'unità. Il Paoli a.nalizza esau– rientemente il prestito marittimo nella sua struttura giuridica, ma indaga anche le particolari condizioni storiche ed economiche, che ne hanno assicurato l'esistenza e lo sviluppo, e cerca di determinare la sua funzione nella vita economica di Atene e del mondo greco. Il prestito marittimo non è secondo lui affine al nog,tro contratto di assi– curazione a prronio, ma serve principalmente a quei fini che ora si rag– giungono per mezzo delle società costituite per l'esercizio di atti com– merciali, nelle quali alcuni soci conferiscono il crupitale e gli altri l'opera. Il capitolo sullo stato di cittadinanza accentua fortemente le diver– genze tra lo Stato moderno e la polis gr,eca, Stato-comunione, nel quale non vi è differenza tra diritto politièo e diritto •civile, nel quale l'attri– buzione dei diritti è subordinata a con,dizioni di nascita, ,sesso, età, mo– ralità, professione, residenza, in modo tale che la capacità di diritto delle singole persone assume le figure più disparate, eccettuata, la con– dizione del cittadino optimo iure in cui ogni diritto si assomma,. •Quali. diritti racchiuda in E;é quest'unica, figura della piena cittadinanza, è 1 sviscerato acutamente; si indaga come la cittadinanza si trasmette vure sanguinis) si presume e si prova; si studia la figura del cittadino asci– tizio nelle sue molteplici gradazioni. Di fronte a questo lavoro insigne in cui s'intrecciano e si sommano potere costruttivo di giurista, senso della prospettiva storica, intelli– genza delle condizioni ,economiche, talento di esegeta, mi sia lecita una domanda. Questo libro esce nelle pubblicazioni ài un'università, ma è l'opera di un maestro di scuole medie che, non più giovane, insegna con BibliotecaGino Bianco
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