Passato e Presente - anno III - n. 18 - nov.-dic. 1960

Diritto in:ternazionale 2397 • zione internazionale che questi organismi esercitano, e la realtà della loro personalità. Questi organismi si fondano o sull'u,nità di direzione assicurata dai . r-apporti -di proprietà, o su vari tipi di federalismo funzionale. Il diritto internazio·nale, in base al quale esse ·operano, ha esatt~mente riconosciuto: a) il diritto all'autonomia contrattuale 5 ; b) il diritto ad una giu·risdizione indipendente fra le parti contraenti 6 ; e) la- facoltà legale di adire un organo giudiziario ·di fronte al quale essi si trovino alla pari deg,li enti dotati di sovranità 7 • Un sistema di questo genere non è il risultato di una legislazione apposita; esso è, •piuttosto, il risultato di una caratteristica tendenza, che progredisce da varie generazioni, basata sull'opinione che ogni status si trovi definito in qualche legge nazionale (cioè che esiste una autorità, riconosciuta internazionalmente come sovranità, da cui esso è legittimato), cosicché il diritto internazionale opera solo come conciliazione di contrasti giuridici che possono insorgere. A questi due .concetti - . nazionalità e conci1 liaziane dei contrasti ,giuridici - si deve il sorgere di un diritto internazionale che potremmo chiamare << inter-aziendale », ii quale fa s1 che ogni grande impresa venga a trovarsi di fronte agli Stati, compres·o il proprio, co·me dotata di uno status e di un -potere autonomi. Non si può negare il fatto che gli interessi eco·nomici internazionali con i propri mezzi - cioè col 5 REINHOLD W OLFF: << Qui dove le norme organizzative imposte dallo Stato sono molto lacunose, si è formato un. diritto di associazione che si può forse indicare come libero diritto associativo, in contrasto con quello fondato sulla legislazione statale. Non si può comprendere l'importanza pratica della legislazione internazionale dei cartelli senza tener conto del ruolo di questo libero diritto di associazione. Esso trov.a infatti la sua base. nella comune visione giuridica del ceto commerciale; che si è sviluppata nel mondo occidentale a causa di analoghe condizioni economiche>> (Die Rechtsgrundlage11: der internationalen Karrtelle, Berlin 1929, pp. 139-40. . ...._ 6 Ancora R. W OLFF: << Secondo la corrente che da piu tempo predomina nel diritto internazionale in materia di cartelli, la commissione arbitrale era il mezzo per raggiungere la piu ampia autonomia delle parti. Si noti la tendenza delle ·associazioni a rendersi piu indipendenti che sia possibile dalla legislazione statale. Per questi la clausola liberatoria è la piu importante del contratto. Dall'abilità con la quale è formulata dipende I.a possibilità di sottrarre i rapporti contrattuali delle parti alla giurisdizione dei tribunali locali, e valersi cosi del principio giuridico dello jus aequo et bono, su cui poggia nel suo complesso l'accordo dei cartelli. La tendenza .a servirsi di commissari arbitrali è simboleggiata pres-so tali cartelli dal motto « liberiamoci da-11.alegg~ >> (ibidem, p. 158). 7 MARTIN DoMKE, 4rbitration of State trading Relations, in « Law and contemporary Problems >>, Spring 1959, pp. 317 sgg., e l'art. nostro L'arbit,·age éoonomique en droit international public, in << Wirtschaft und · Recht », Zurich 1958, pp. 201 sgg. Bi lio eca Gino Bian-co

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