Passato e Presente - anno III - n. 18 - nov.-dic. 1960

2396 Lador Lederer che non vi sia diritto internazionale al di f.uori di queHo pr-odotto dallo Stato. Perciò, me-ntre il diritto internazionale suole fondarsi sopra una voluta indifferenza .per l'antica massima ubi soc'ietas, ibi jus, l'inter.pretazione moderna non può ignor-are il fatto della pluralità .di società e di regimi costituzionali. Procedendo lungo le linee di .questo pensiero intendiamo fare alcune osservazioni ·da presentare all'attenzione .di quei lettori italiani che hanno dato un'accoglienza as·sai cordiale al libro che resta il punto di ·•partenza del nostro discorso. • E' un fatto ormai pacifico che, a parte un settore limitato anche se crescente degli scambi di capitali e di mano d'opera 3 , ogni movimento economico internazionale ha carattere privato. Esso comprende in partico1are t·rasporti, produzione e commercio di materie prime e prodotti di base come p·etrolio, acciaio, carbone, alluminio, e persino lo scambio delle invenzioni: cosf i piu importanti servizi eco•nomici internazionali sono affidati a istituzioni a caratt~re « nazionale» e << privato ». Giuridicamente esse sono ~ondate su diritti di propr-ietà, tra i quali diritti di m,onopo1io derivanti ,da brevetti, no·nché su cono.-. scenze e attitudini impren.ditoriali, sull'autonomia contrattuale, sulla faco'1tà ,di organizzazione. In questo ·senso la personalità economica internazionale possiede in grande misura, per il suo stesso carattere, un potere effettivo al di là delle frontiere statali. Questo potere risulta daHa funzione internazionale con le sue derivazioni, e, combinato con una sovrana regolamentazione -dei prezzi, costituisce la base del perpetuarsi della sua esistenza economica. Potere, persona1ità e funzione (servizio pubb1ico) sono gli elementi che Tappresentano il fondamento del regime giuridico sotto il quale questi fattori vivono ed operano, sia nella fase in cui questo regime era stato determinato autonomamente dag~i orga11ismi economici, ·sia nella età in cui il regolamento delle funzioni (servizi pub,blici) è diventato la base del regime imposto agli -organismi economici occupati nelle attività corrispondenti 4 • E' compito del giurista foTmulare ad ogni stadio di questa evoluzione i princf pi di ·un .funzionale ed eq·uilibrato rappor-to fra l'importanza della fun3 Ciò si riferisce sia alla Organizzazione internazionale del lavoro che al NGOS, i quali si occupano di migrazioni. 4 Cfr. il regime imposto all'industria pesante dell'Europa occidentale (carbone, acciaio) in virtù del trattato, andato in vigore il 23 lugl,io 1952, tra Repubblica feder.ale tedes-ca, Belgio, · Francia, Italia, Paesi B.assi e Lussemburgo, con cui si istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.- BibliotecaGino Bianco

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