Passato e Presente - anno III - n. 15 - mag.-giu. 1960

.. • La <<Base» 2065 e) Il sistema istituzionale tradizionale del cap-ita1ismo può interferire ,in modo sfavorevole sul processo di sviluppo; in particolare esso può ostacolare la sistematica formazione di nuove imprese e la eliminazione .di quelle arretrate e inefficienti (la distruzione creatrice di , Schumpeter ). Esempi .di questo non sono infrequenti; la lenta crescita di imprese, le qua.li' da1 punto ,di vista tecnico sono assai avanzate ed efficienti, per la ,difficoltà di reperire nuovi capitali o per il timore dei proprietar.i di perdere il con:trollo della azienda; la difficoltà di realizzaie le dimensioni ottime del1\'azienda agricola per l'eccessivo frazionamento ,de1la proprietà terriera; l'elevatezza degli oneri gravanti l'impresa agricola a ca·usa della ren.dita fon,diaria; le interferenze nel processo di ·selezione dei managers da parte di gruppi di azionisti che preferi~cono affidare il comando . della azienda a persone appartenenti al gr•u·ppo familiare anche se incapaci; ,la difficoltà ·per uomini .dotati di idee e di capacità ,imprenditoriale di fondare nuove imprese quando ad essi manchi il capitale occorrente. L'esemplificazione potrebbe continuare e ,potrebbe, tra l'altro, investire il delicato problema dei rapporti sociali che si sta:biliscono tra i diversi gru.ppi di persone che partecipano alla vita dell'impresa, la estraneità dei iavoratori è spesso legata alla cultura della azien,da in cui il principio di legittimità è sempre formalmente quello della proprietà privata: di qui il conflitto che registra 1a stessa giurisprudenza nei casi di occupazione di fabbrica quando si invoca · il principio della intangibilità del domicilio privato. Il nostro diritto fonda la garanzia dell'impresa s,ulla autonomia della proprietà, non s•ul ricono.scimento della realtà sociologica ed economica nuova di una organizzazione produttiva in cui l'elemento della ·proprietà è assolutamente secondario. La appropriazione di parte dei frutti del progresso tecnico -da parte -degli azionisti discende appunto dalla fictio iuris della loro posizione di proprietari dell'impresa, difficilmente giustifi~abile Jn termini sia economici che giuri,dici. Tenuto conto dei tre punti sopra accennati sembra dunque che sia necessaria una profonda Tevis~onedegli istituti giuridici che regolano la nostra società economica. La rivoluzione dei tecn.ici, i cui limiti e i cui pericoli sono stati spesso sottolineati, deve essere inquadrata giuridicamente .in nuovi istituti ed in nuove garanzie per gli altri gruppi che •partecipano all'impresa. u linee ,di questo lavoro di riforma legislativa sono ancora incerte e richiedono lotte od approfondimento di studi. 7 iblioteca Gino Bianco

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