Passato e Presente - anno III - n. 14 - mar.-apr. 1960

1964 Segnalazioni francese. Senonché dato che l'argomento affrontato princ•ipalmente riguarda il << sistèma » nato dalla costituzione del '58, è opportuno accentuare semplicemente gli aspetti << sostanziali » della indagine. Questi ultimi aspetti sono poi riducibili a due: a) il significato costituzionale del nuovo regime, b) la presa di posjzione di fronte a questo problema da parte della giuspubblicistica francese. Sul primo punto il Duverger -dà, per ciò che riguarda il problema dei rapporti fra governanti, la nozione di sistema « orleanista ». La quale nozione che di per sé puntualizza - nel caratterizzare i rapporti fra governanti, la forma di governo - è usata dall'A. in senso leggermente estensivo, venendo a sfiorare nella ampiezza della formula << repubblica orleanista » anche la problematica circa i rapporti fra governati e governanti, che è una delle due dimensioni necessarie per definire la nozione di << re- . g1me ». Per repubblica orleanista si inten .. de un sistema parlamentare in cui il capo dello Stato conserva un grande potere reale, e dove il gabinetto deve avere oltre alla fiducia della camera anche quella del capo dello Stato, in quanto i ministri assicurano istituzionalmente il collegamento fra esecutivo e legislativo. Nella posizione preminente del capo dello Stato sta l'elemento determinante del cosidetto orleanismo. Questo sistema è il susseguente storico della monarchia parlamentare e rappresenBibliotecaGino Bianco ta un ritorno ad una esperienza ideologicamente antecedente al sistema del parlamentarismo classico, dove i ministri emanano naturalmente dal Parlamento. Il capo dello Stato oltre ad un rafforzamento di tutte le prerogative tradizionali, ha nel recente esempio della Costituzione della V Repubblica due poteri eccezionali: il ricorso al referendum e i poteri speciali nei confronti della Comunità francese. Per quel che riguarda i rapporti col governo si possono· elencare: il potere sui ministri,. la nomina degli alti funzionari, il -diritto di firmare gli atti regolamentari e i poteri diplomatici. Nei confronti del Parlamento, accanto ai rapporti tradizionali, c'è da notare che il messaggio, non piu controfirmato dai ministri, scade da atto di governo a·d atto personale del presidente, che il ca po dello Stato ha il diritto di sciogliere le assemblee, previa semplice consultazione dei rispettivi presidenti, e-d ha, infine, il diritto di ricorrere al reférendum. Per ciò che riguarda il potere giurisdizionale il presidente della Repubblica esercita poteri sia sui magistrati che sul consiglio di Stato. Oltre ai cosiddetti << pieni poteri», di cui all'art. 16, che rappresentano costituzionalmente un << rischio permanente a favore della dittatura ». Il funzionamento dell'orleanismo oggi è, secondo Duverger, condizionato alla coincide.pza, nel caso specifico di De Gaulle, della legittimità democratica legata alla sovranità popolare con la legitti-

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