Passato e Presente - anno II - n. 11/12 - set.-dic. 1959

Economia e diritto 1601 provvedimento piu clamoroso che di solito viene citato, cioè quello relativo al tabacco (l'American Tabacco Company fu smembrata nel 1911) no~ ha potuto ottenere altro risultato che l'esiste:11zadi piu società, leg~te ,da accordi per i quali fu pacificamente attuata una divisione del mercato, pur eliminandosi la situazione di monopolio ·allo stadio della produzione. E la struttura oligopolistica delle econo-mie capitalistiche piu avanzate, giustificata ormai dalle esigenze della produzione, è oggi una realtà incontroversa. Non interessa qui dare un giudizio di valore, basta rilevare l'opposizione che a tale struttura è stata fatta e i risultati ottenuti. · L'indubbio fallimento degli strumenti elaborati per permettere allo .Stato di controllare e dirigere la vita economica all'interno e nelle relazioni internazionali ha dato nel corso di questo mezzo secolo numerose -~ccasioni ai giuristi di studiare i pro,blemi piu gravi, di decidere intorno ad essi, di proporre soluzioni. , Il processo di Norimberga, portando sul banco degli accusati uomini d'affari tedeschi, fu la grande occasione per vagliare l'idoneità degli istituti giuridici a inquadrare l'attività economica nella _sua concretezza: a no11 farla sfuggire quando debba esser<::valutata nei suoi fini e nei risultati conseguiti in relazione a quelli. Nonostante venisse respinta la ·tesi della difesa, secondo cui persone private non potevano essere giudicate a norma del diritto internazio•nale, le conclusioni furono assai poco soddisfacenti: là dove, da un punto di vista politico, il giudizio poteva essere unanimemente espresso in un certo senso, proprio perché era il contenuto politico di certe attività a determinarne la valutazione, tale contenuto politico scompariva dinanzi agli strumenti del giudice. Re- .stava solo, quale metro basilare, il principio dell'autonomia_ di diritto . . privato: le forme giuridiche non avevano il punto d'aggancio per afferrare, .senza svuotarli o perderli, i complessi elementi che la realtà presentava. Il rifiuto del diritto ad un contenuto che stia sul terreno eco.nomico o sociologico si è palesato anche_nell'esame di u11problema qu.ale quello 1ella nazionalità delle società per aziopi che, come dimostra l'esempio che abbiamo fatto so.pra, è indubbiamente uno dei piu importanti: ma la giurisprudenza e la dottrina dell'Europa _continentale, lontanissime dal principio proprio della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, per il quale un_a persona giuridica non è che uno strumento in mano a persone fisiche, si sono generalmente orientate, in modo quanto mai formalistico, ' verso il rispetto dei caratteri esterni_ della persona giuridica: muro in- . · Bibliotec Gino Bianco

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