Passato e Presente - anno II - n. 10 - lug.-ago. 1959

Le autonomie e lo Stato 1379 arretrate, l'autonomia è servita finora a garantire progressi economici e civili considerevoli. In Sicilia per esempio la riforma agraria è fondata su di una legge piu avanzata della ordinaria legge stralcio, e nella quale si co~templa anche un limite alla estensione della proprietà (200 ettari), che altrove non si è mai riusciti a fissare. Per l'utilizzazione di fonti di energia (come le acque in Val d'Aosta, le miniere in Sardegna, il petrolio in Sicilia), sono state tentate battaglie o talora provyedimenti limitativi, che in altre condizioni non sarebbero stati pensabili, contro l'asportazione di profitti e lo sfruttamento di rapina delle risorse periferiche da parte di gruppi monopolistici. ,. Si potrebbe, anche qui, ricordare la grande latitudine riservata in linea di diritto all'ente regione. Per le regioni ordinarie, la Costituzione prevede propri tributi (completati, per il Mezzogiorno, da un apporto dello Stato), proprio demanio e proprio patrimonio. Fra le materie dove esiste facoltà legislativa regionale figurano l'assistenza, l'istruzione professionale, l'industri~ turistica, l'urbanistica : e inoltre le comunicazioni e i lavori pubblici di interesse regionale, le acque, le cave e torbiere, l'artigianato, e tutto quanto il settore dell'agricoltura e foreste, nonchè « altr~ materie indicate da leggi costituzionali » ( art. I I 7). Il congegno amministrativo ed elettorale previsto, ed in ispecie il diritto all'iniziativa popolare e al referendum in materia legislativa, forniscono parallelamente strumenti democratici importanti. Impossibile addentrarsi qui in un'analisi giuridica o in un bilancio di attività delle quattro regioni autonome, dotate a loro volta di poteri di · gran lunga piu ampi di quelli sopra descritti : ciò sarà fatto, del resto, in articoli che usciranno prossimamente su questa rivista. Noteremo però ancora come nelle regioni autonon1e gli statuti già promulgati e funzionanti ormai da una diecina di anni stabiliscano materie molto estese, su cui svolgere l'intervento economico dell'Ente regione. Si pensi che cosa possono significare per regioni di ~ontagna come il Trentito-Alto Adige e la Valle d'Aosta i diritti riservati in materia di acque. Nella prima regione, lo statuto prevede il diritto di « osservazione >> e di « opposizione » per le concessioni di « grande derivazione a scopò idroelettr_ico », e l'erogazione del 6% di energia gratuita da parte dei nuovi impianti (artt. 9 e I o); nella seconda, si fissa la concessione stessa alla regione per 99 anni delle mi~iere e delle acque (art. I 1), . oltre alla facoltà di disciplinare piu in generale le acque pubbliche e miniere, di assumere pubblici servizi, di int"ervenire in materia di agricoltura, lavori pubblici, urbanistica, prodotti tipici, artigianato, piccole bonifiche, industria e commercio, espropriazione, ecc. Biblioteca Gino Bianco . .

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