Passato e Presente - anno II - n. 8 - mar.-apr. 1959

Gc.rtioneoperaia Il collettivo operaio, ossia il complesso dei lavoratori dell'impresa, esercita la gestione per delegazione, per mezzo del consiglio operaio, l'organo supremo di gestione, che elegge nel suo ambito un comitato di gestione (art. 1). Il collettivo operaio, che nelle imprese aventi meno dì 30 dipendenti funge esso stesso da consiglio operaio (artt. 2 e I o), non solo elegge ma può anche sciogliere il consiglio operaio, in attuazione del principio che chi elegge ha anche il diritto di revocare il suo rappresentante; tale principio che!' almeno teoricamente, costituisce il cardine della concezione rappresentativa accolta _dall'ordinamento costituzionale jugoslavo (si veda al riguardo l'art. 32 della Legge costituzionale del _ 13.. gennaio 1953 che prevede espressamente il diritto degli elettori di revocare il deputato popolare) si estende a sua volta anche al consiglio operaio, al quale spetta l'elezione e la revoca del comitato di gestione (art. 4). Il consiglio operaio e il comitato di gestione sono eletti per un periodo di un anno (art. 3 e 6); i membri del comitato di gestione possono essere rieletti soltanto per un terzo e comunque nessuno ·può far parte del comitato di gestione per piu di due anni consecutivi (art. 6). Il numero dei componenti il consiglio operaio varia da 15 a 120 a seconda delle dimensioni dell'impresa (art. 10). L'elezione dei membri del consiglio avviene con suffragio universale, uguale, dirette e voto segreto ad essa partecipano i membri del collettivo operaio senza distinzione di categorie, ossia operai, impiegati o tecnici votano insieme sulla base di liste uniche, comprendenti operai e impiegati, presentate dal sindacato o da un certo numero di lavoratori (art. 11, 12 e 13). Terzo organo attraverso il quale si esercita la gestione è il direttore dell'impresa (art. 8), il quale non è eletto, ma nominato dal Comitato popolare della Comune nel cui ambito territoriale opera l'impresa, per pubblico concorso, su proposta di una commissione speciale istituita presso il comitato popolare, un terzo della quale è composta da delegati del consiglio operaio dell'impresa interessata. Con la stessa procedura si procede anche alla revoca del direttore le cui funzioni, come vedremo, sono particolarmente importanti, costituendo egli ad un tempo l'organo esecutivo della gestione operaia e il rappresentante del potere pubblico nell'esplicazione dell'attività dell'impresa: La legge definisce quindi le funzioni che competono ai singoli organi della gestione. Il consiglio operaio, che si deve riunire almeno una volta ogni sei settimane, a norma dell'art. 23, approva i piani di base e il bilancio di chiusura dell'impresa; adotta le conclusioni relative alla · gestiòne dell'impresa e alla realizzazione del piano economico; emana , • I • BL lioteca Gino Bianco

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