L'assistenza in Italia 743 rire il diritto a una tutela commisurata esclusivamente al bisogno stesso (sopravvivenza, e anzi estensione, del criterio essenziale), altri rischi sono di natura tale che il diritto alla prestazione non dovrà provenire déµla documentazione di uno stato di bisogno, ma scaturirà automaticamente dal raggiungimento di una determinata condizione (sopravvivenza del criterio previdenziale). Nella prima categoria è tipico il rischio di malattia: la malattia è difatti la tipica situazione di bisogno che sarà condizione necessaria e sufficiente per conf~rire il diritto a una tutela (prestazione sanitaria) commisurata esclusivamente al. bisogno stesso. Nella seconda categoria è tipica l'assicurazione contro la vecchiaia: al r~ggiungimento di una àeterminata anzianità d'età o anzianità di lavoro, per gli assicurati scatterà automaticamente il dispositivo che conferisce la pensione: indipendentemente dalla Stituazione di bisogno. Certo non si va molto lontani dal vero se si prevede che queste saranno le due soluzioni estreme, esempio l'una dell'applicazione integrale ed esclusiva del criteriio assistenziale, e i' altra del criterio previdenziale. E certo non si va molto lontani dal vero se si prevede che, fra queste due soluzioni estreme, vi sarà posto per una grande sfumatura di soluzioni intermedie. In certi casi il livello minimo della prestazione sarà conferito con criterio previdenziale, ma vi potranno essere integrazioni commisurate al bisogno, conferite con cr.iterio assistenziale: questo potrebbe accadere, per esempio, _quando la pensione di vecchiaia fosse raggiunta con requìsiti contributivi minimi e si rivelasse insufficiente a una situazione familiare particolarmente gravosa. In altri casi potrà avvenire il contrario, e una prestazione minima conferita con criter.io assistenziale potrà venire aumentata con integrazioni proporzionate all'ultimo salario percepito, e cioè con criterio di ispirazione previdenziale: questo potrebbe avvenire, ad esempio, nel campo degli indennizzi di disoccupazione. Si è voluto qui accennare solo sommariamente alle possibili soluzioni intermedie e di compromesso, tra criterio di « previdenza » e criterio di << assistenza»: ma, comunque, queste possibili soluzioni intermedie riguardano soltanto il problema della configurazion-e del diritto alla prestazione, e della misura della prestazione stessa. In tutti gli altri aspetti fondamentali, un sistema di sicurezza sociale deve ereditare le caratteristiche del sistema assistenziale, e solo in questi due aspetti può variamente fondere le caratteristiche previdenziali insieme a quelle assistenziali; sotto nessuno degli aspetti principali, .invece, può ispirarsi in maniera dominante alle caratteristiche dell'attuale « previdenza >>. Chiunque esamini con attenzione le caratter.istiche dei due sistemi coesistenti attualmente in Italia, come le abbiamo tratteggiate in queste brevi pagine, giunge logicamente a conclusioni analoghe a queste, circa la fisionomia che dovrebbe assumere nel -nostro paese un sistema di sicurezza. Ma il problema, gene.ralmente, non viene affrontato - per contro - Biblioteca Gino Bianco
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