742 Laura Conti compromesso di quest'ultimo tipo; in pratica le disponibilità economiche degli enti di assistenza sono cosi ristrette che la misura della prestazione ·si può ritenere dettata esclusivamente dai bilanci degli enti stessi. Queste sono, per sommi capi, le fisionomie rispettivamente della previdenza sociale e dell'assistenza sociale, nell'Italia di oggi. Che cosa deve invece intender.si per « sicurezza sociale »? Nel nostro paese non esiste ancora alcun servizio che possa definirsi come un servizio di sicu- - rezza sociale: dobbiamo quindi, per definire il concetto di sicurezza sociale, volgere lo sguardo ad altri paesi e ai loro diversi sistemi. Da un esame sommario delle esperienze degli altri paesi possiamo dedurre che - al· di sopra delle differenze nazionali - un sistema di sicurezza sociale debba possedere alcune delle caratteristiche di queila che oggi in Italia è l'attività previdenziale, e alcune delle caratteristiche di quella che oggi in Italia è l'attività assistenziale. Dell'attività assistenziale, un sistema di sicurezza sociale deve ereditare . . . 1 seguenti caratteri : 1) il finanziamento di provenienza fiscale anziché contributiva; 2) il controllo democratico il piu possibile decentrato, ed esercitato dai consigli comunali e provinciali. Questa necessità implica anche l'abbandono, o la profonda modifica istituZJionale, degli attuali grandi istituti parastatali; 3) l'estensione a tutta la popolazione, senza distinzioni trt-,a i vari tipi di_rapporto di lavoro in cui sono -inserite le varie categorie di cittadini; 4) l'estensione a tutte le situazioni di bisognù, prevedibili e previste, oppure imprevedibili e impreviste. Da queste osservazioni si deduce quindi che un sistema di sicurezza sociale dovrà ereditare tutte le caratter.istiche fondan1entaU. dell'attuale attività assistenziale, poiché possiamo ritenere che siano fondamentali i primi cinque dei sette aspetti sotto i quali abbiamo analizzato le differenze tra attività previdenziali, vale a dire: fonti di finanzia1nento, strutture amministratiye, modalità di controllo democratico, estensione della popolazione tutelata, tipo dei rischi coperti. Rimangono soltanto due aspetti da considerare, quello della configurazione del diritto alla prestazione, e quello della misura della prestazione. E neppure sotto questi due aspetti si può ritenere che un sistema di sicurezza sociale debba ereditare le caratteristiche delle ·attuali attività previdenziali: si dovrà invece, evidentèmente, trovare una s·e- . rie di soluzion:i intermedie tra le soluzioni assistenziali e quelle previdenziali. Non è facile tracciare sin d> ora le linee di queste soluzio.ni intermedie, senza cadere in un avvenirismo utopistico. Tuttavia possiamo senz'altro prevedere che, sotto il profilo del diritto alla prestazione, occorrerà distinguere tra i diversi rischi tutelati dal sistema: alcuni sono di natura tale che la comprovata situazione di bisogno sarà condizione necessaria e sufficiente per confeBiblioteca Gino Bianco -
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