Eligio Vitale fini di utilità generale » (art. 43), che infine, per la proprietà terriera, dicono che la legge le impone « obblighi e vincoli ... , fissa limiti alla sua estensione >>(art. 44)? Ma, se non vogliamo scomodare i « rapporti economici», forse che l'istituto del matrimonio cos1 come è regolato dall'art. 34 del conco_rdato è compatibile, per non parlare d'altro (per non parlare ad ese1npio del concetto stesso della sovranità dello stato), è compatibile, reintroducendo i cosiddetti tribunali ecclesiastici per i matrimoni religiosi che sono in Italia la quasi totalità, con l'art. 24 della costituzione, il quale stabilisce che « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi >>e che « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione>>? E se venissero meno per incostituzionalità questi due cardini del concordato (quanto al matrimonio religioso previsto dall'art. 34 lo stesso Pio XI asseriva che esso era il motivo principale per cui valeva la pena stipulare i Patti Lateranensi) cosa rimarrebbe del concordato stesso? Ed ancora, quanto al divieto fatto dall'art. 43 del concordato al clero, all'Azione cattolica ed Jlle organizzazioni da questa dipendenti di svolgere attività politica, è esso costituzionale o no? è compatibile o meno con l'art. 49 della costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale >>?L'affermativa mi sembra piuttosto azzardata, e per la verità sarebbe troppo comodo da parte nostra, in sede politica, sostenere l'incostituzionalità delle norme poste a vantaggio della chiesa e la costituzioflalità di quell~, parimenti illiberali, che le fanno dei divieti; la negativa ci priverebbe dell'unica reale contropartita che questo concordato assicura allo stato italiano. Siamo d'accordo co~ C. P. e co,n Togliatti che la chiesa moderna clericalizia lo stato pon in forza delle sue dottrine e prassi curialistiche medioevali, ma dal di dentro con i moderni mezzi offertigli dalla società capitalistica; che sono politici piu che giuridici; col partito cattolico piu che con i concordati di cui essa potrebbe anche fare a meno. Però non vediamo per.ché questa distinzione debba esser considerata come una contrapposizione, non vediamo cioè perché la lotta contro il partito politico debba escludere quella contro il concordato - che è pur sempre un mezzo e un risultato politico oltre che giuridico - anziché rafforzarsene. L'impostazione di Togliatti si fonda sul fatto che egli non tiene in gran conto i valori della tradizione laicista e non crede alle possibilità in genere dei mezzi offerti da una situazione che non sia quella del partito comunista al potere; problema fondamentale resta quindi per lui, notoriamente, quello di non urtare la suscettibilità delle masse « cattoliche >>per attrarle verso il comunismo e l'unità sindacale; lo stato clericalizzato di De Gasperi è la diretta ed identica continuazione dello stato risorgimentale, data la loro comune opposizione alle Biblioteca Gino Bianco
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