Commissioni interne e controllo operaio 559 organismo di rappresentanza di fabbrica, di un reale « potere di controllo». Sembra questa la indicazione che un potere di intervento, realizzato non sotto la forma di comitati misti, di cogestione, poteva ess~re inserito nel funzionamento di un organismo di base costituito di soli lavoratori, espressione ti_pica della contrapposizione degli interessi di classe e di lotta rivendicativa economica. L'importanza di questo fatto fu forse valutato nelle sue reali proporzioni solo dopo che successivi accordi interconfederali sottrassero alle C. I. questo potere, per trasferirlo, in forma mutilata e priva di ogni reale efficacia, ai sindacati; fu questo uno dei fatti che concor~ero j n modo preminente, naturalmente assieme ai molti altri, a far precipitare · la crisi degli organismi di rappresentanza di fabbrica, investendo di fatto anche tutto il campo dei poteri effettivi di contrattazione sindacale i E' _probabile che uno studio sulle modificazioni degli indirizzi di gestione delle maggiori aziende in Italia dal 1950 potrebbe confermare, prescindendo da giudizi di merito sul terreno economico, quale fosse il peso, l'influenza esercitata fino a quella data dalla esistenza di un tale potere delle C. I., _edimostrare come esso si risolvesse di fatto, pur essendo esercitato nella forma negativa di pura tutela individuale del làvoratore, in una manifestazione effettiva di intervento e controllo nelle determinazioni di 1nolte scelte della politica aziendale. Effettivamente, sin dai primi mesi dopo la liberazione, alle C. I. furono praticamente affidati in forma urgente dei gravissimi compiti: innanzitutto quello di creare, senza averne precisi poteri, una pratica istituzionalizzazione delle nuove regole del gioco sindacale all'interno dell'azienda, di creare cioè, senza poteri costituzionali, una costituzione non scritta della contrattazione aziendale, delle procedure di formazione delle deliberazioni e di verifica delle opinioni dei lavoratori, delle regole dei rapporti con la direzione, delle norme pratiche dell'esercizio dello sciopero e delle altre forme di lotta sindacale. Le C. I. dovettero in realtà superare soprattutto la difficoltà di colmare con un ragionevole compromesso la grande ~proporzione tra la loro veste giuridica, le loro ~ompetenze formali, ed i compiti effettivi che i sindacati, i partiti, gli stessi datori di lavoro loro 1 Si vedano a questo· proposito le osservazioni di G. Carocci nel N. 31-32 di « Nuovi Argomenti >> (Inchiesta sulla Fiat, pag. 61), nonché talune significative lettere e articoli di lavorc1tori compresi negli ultimi annì nella rivista della C.G.I.L. « Rassegna Sindacale ». · B".blioteca Gino Bianco
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