Passato e Presente - anno I - n. 5 - set.-ott. 1958

558 Franco Momigliano tica della lotta operaia a richiedere che venisse di fatto ricondotta e riprodotta la « duplicità » di questi due momenti in un unico istituto. Questo istituto fu la C. I. (e no,n il C.d.G.) perché essa era in realtà l'istituto piu vitale e piu fort~, perché corrispondeva alla forma di rappresentanza piu autentica nella fabbriéa. Se ben si osserva si può constatare che la C. I., proprio perché organo di pi{1 autentica e completa rappresentanza del basso, doveva ricavare da questa sua caratteristica i suoi .fattori di forza ed affermazione immediata (riassorbimento e controllo dei C.d.G., capacità di impegnare sindacalmente le masse al di fuori di ogni riconoscimento giuridico formale), ma anche gli elementi impliciti della sua successiva crisi (riproduzione amplificata nella sua condotta delle duplicità dei moventi politici della lotta operaia, incapacità di ancorare e istituzionalizzare in termini giuridico-formali, e non solo di forza, i suoi poteri e la su1 fun-zione di rappresentanza contrattuale). In pratica la nuova codificazione contrattuale dei poteri e delle funzioni delle C. I., conclusa mentre già si intuiva la improbabilità di un varo della legge sui C. d. G., anziché sanzionare una realtà obbiettiva e incontrastata, fece ben pochi passi avanti e forse taluni indietro nei confronti dello stesso accordo del '43. Con l'acc_ordo del '47 la C. I. fu definita organo di vigilanza ai fini della corretta applicazione dei contratti collettivi, di tentativo di componimento delle controversie individuali e collettive, di esame preventivo dei regolamenti aziendali, ma cessò di essere definita « organo di collegamenti tra lavordtori e sindacati », e si precisò in modo ben esplicito che la C. I. doveva « rimettere. alle organizzazioni sindacali tutto quanto attenesse alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie». In questa occasione quindi i sindacati stessi riconobbero che }e C. I. avevano funzioni, diritti e poteri assai inferiori a quelli di cui, nell'azione pratjca delle C. I., quotidianamente si avvalevano. Un unico potere diverso della C. I. venne sancito: quello di controllo in sede di prima istanza dei licenziamenti, e si rivelò di notevole importanza. Tale· clausola introdotta nell'accordo sui licenzian1enti supareva qualsiasi tradizionale funzione sindacale, e realizzava quindi, sia pure sotto forma della verifica della motivazione di « scarso rendimento>>, anche sotto il profilo giuridico, una fondamentale _manifestazione di potere e di intervento operaio nei confronti del potere padronale all'interno dell'azienda; rappresentava cioè, sia pure in forma indiretta, l'unica acquisizione _giuridica.collettiva da parte di un Biblioteca Gino Bianco

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