Ombre Bianche - anno I - n. 0 - novembre 1979

Se otto mesi vi sembran pochi 21 nalmente perseguibile. Per un reato come il furto tutto è chiaro (' 'chiunque si im- possessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarre profitto per sè o per altri è punito ... " art. 624 c.p.). Non così per l'associazione. Il reato, introdotto in regime fascista, poteva descrivere un comportamento con- tro quel regime corporativo e monolitico. Essere comunisti, o più generalmente antifascisti, integrava l'associazione sovversiva come organizzazione antistatua- le. Ma che cosa è lo stesso reato in un regime democratico? Quando l'essenza di questo sistema politico è basato, almeno teoricamente sul principio (o utopia) di poter far convivere nel proprio seno anche l'ideologia politica più antagonista? Un esempio per tutti. Il quotidiano L'Unità è organo del Partito Comunista Italiano ed espressione del comitato centrale dello stesso partito. Su L'Unità ven- gono spesso riportate le lotte operaie e popolari. Talune di queste lotte sono ''cri- minali", nel senso che violano una norma del codice penale. L'articolista del quotidiano esalta queste lotte. Possiamo dire che tra il comitato centrale del PCI, l'articolista de L'Unità, i promotori di queste lotte c'è un nesso associativo? Pro- babilmente no. Ma allora dobbiamo diffidare se lo stesso reato viene usato nei confronti di una organizzazione politica meno legalitaria del PCI. Sempre tenen- do presente quell'avvertimento posto in premessa: condanna politica non può e non deve significare condanna penale, salvo ripetere il meccanismo dei processi stalinisti. Cosa bisogna dire allora di una inchiesta che, mettendo insieme una se- rie di atti leciti compiuti nella vita di un imputato (partecipazione a potere ope- raio, adesione ad autonomia organizzata, redazione di saggi e riviste, corsi uni- versitari) costituisce l'illecito penale dell'associato sovversivamente? È un diritto richiedere che si venga perseguiti per singoli fatti illeciti e non per accuse grandiose che sono soltanto condanne morali e non atti giudiziali. 5. È lecito anche richiedere ai giudici inquirenti un distacco, una serenità di giudi- zio, una capacità professionale, necessari sempre, ma particolarmente in un pro- cesso così rilevante. Calogero, per quanto si è scritto sopra, sembra più vittima del suo progetto di "grande moralità" che consapevole della responsabilità di pubblico ministero. La costruzione del processo risponde soltanto ad una logica politica, ed anche poco credibile. Così l'uomo si è servito, in modo spregiudicato, di testimoni pro- venienti dall'area comunista, arrivando sino a stravolgere i giudizi di costoro, che non assurgevano nemmeno a dignità di indizi. Un esempio per tutti. Un teste, spontaneamente presentatosi a Calogero prima del 7 aprile, aveva affermato che all'interno dell'istituto di dottrina dello Stato dell'Università di Padova esisteva una gerarchia. Calogero la intende immediatamente in senso militare: Negri il generale, Ferrari Bravo il tenente colonnello ecc ... Lo stesso teste nel leggere sul quotidiano La Na- zione le affermazioni di Calogero, si rende conto di essere stato frainteso: si pre-

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