l’ordine civile - anno II - n. 13 - 1 luglio 1960
bi Le misure anti~dumping nel MEC Dal 25 marzo 1957, data ufficiale di nas(•it.a del Mercato Comune Europeo, i problemi agitati precedetemente da– gli "europeisti" hanno trovato la sede idonea per il passaggio dalla fase del– l' ebollìzione teorico,politica a. quella più flatti1,a della condensazione pra~ tica. Già la CECA aveva precedentemen– te esperimentato le possibilità associa– tive fra la Germania Occidentale, la Francia, l'Olanda,- il Belgio, il Lus– semburgo e l'Italia, presentandole al vaglio di nna stretta ,coordinazione nel– l'ambito del mercato del ·carbone e del– l'acciaio. Si era trattato del primo sfor– zo integrativo applicato ad uno spe– cifico settore industriale e commerciale. Le mccessive velleità comunitarie che miravano a dar·· corpo alla CED ( Co– munità Europea di Difesa) ed alla CEP (Comunità Europea Po.zitica) avevano inserito concetti troppo utopistici - proprio perchè eccess,ivamente affrel'• tati e staccati dalla ·logica deU'evoluzio– ne storica - nelle impostazioni pro– grammatiche ed orientative •destinate a realizzare l'edificio economico e politi– co della cosiddetta P.iccola. Euro,p•a dei sei. Come è noto le due comunità pro– gettate per gli anzidetti scopi difensivi e militàri e per quelli politico-/ edera– tivi furono archiviate dopo i clamorosi fallimenti· seguiti ad a.Zcune impe,gnati– ve riunioni di Strasburgo. Il MEC, quindi, rappresentò il vero e proprio rilancio di un'idea integrativa, che ri– schiava, dopo gli accennati -avvenimen– ti, di sterilizzarsi gradualmente attra– verso la sfiducia e l'inerzia teorica. Il Mercato Comune Europeo, inizia– tosi secondo le disposizioni de.Z Tratta– to il l O gennaio del 1958, ha avuto il merito di accantonare le numero·se e non sempre valide disquisizioni teorico– politiche, co·ncentrando tutti gli sforzi verso l'o,biettivo delle integrazioni eco– nomiche pre'l!iste secondo uno scaden– zario dodecennale o quindicennale, ar– ticolato in tre ta·ppe progressive di quattro anni, con eventuali periodi supplementar.i. Anche sotto .questo profilo decisa– mente economico non mancano, però, continne e ponderose. difficoltà, che si riferiscono prevalentemente all'armo– nizzazione delle situa.zioni di base, che caratterizzavano, sul piede di partenza, la struttura e,conomico-finanziario-socia– le dei sei Paesi aderènti alla Comunità Econ~mica Europea. In altru occasione esprimerò, facendo un quadro generale e completo degli aspetti essenziali dell'integrazione eu– ropea, alcune note obiettive e critiche sulla complessità dei problemi comu– nitari, in .nodo da far risoltare alcune dissonanze di rilievo fra esigenze di stretto cara.ttere economico ed im1iiatu– re pretese di soluzioni politiche. Quesie :premesse· valgo-no per intro• di Giacinto Gindre • durre un argomento sifecifico : quello delle misure antidumpiug decise recen• temente dalla Commissione della Co– munità. Il tema non è stato prescelto a ca– so: d'altra parte, la fase interlocutoria– mente po.le.mica, non pr/va di dubbiose impostazioni e di conseguenti perples– sità, suggerisce ,di tenersi lontani dalle tesi sohanto dottri\narie, cioè sfasate nei confronti delle attuali e concrete risultanze europeistiche. La trattazio– ne delle misure antidumping risponde a criteri di tempismo e •diventa interes– sante se si considera che la regolamen– tazione relativa costituisce il primo provvedimento adottato dalla Commis– sione della Comunità Economica Europea. L'infelice soluzio,ne abbracciata dal– l'organo tecnico.'tesemitiv'o nell'espleta– mento del proprio potere autono,mo di decisione merita di essere seriamente sottolineata, nel senso di mettere in guardia i rapresentanti degli Stati mem– bri in seno alla r:o,mm-issiune St'es•.m ed agli altri organi co-munitari contro ogni affrettata formulazione ed appro– vazione di norme destinate a ree.ola– mentare l'attività economica nel Mer– cato comune. · Se l'attività legislativa della Comu– nità Europea dovesse continuare. ad esprimere decisioni di portata tanto dubbiosa ed inefficace come nel ·caso che .~tiamo esaminandq, sarebbe auspi– cabile di aggiornare l'attività stessa in attesa di opportune e sensibili schiari– te di idee. E' sempre preferibile una norma vacante invece di una norma t1:oppo chiaramente inadeguata. Come e su quali premesse è stato adottato il regolamento antidumping? L'articolo 91 de.Z Trattato al paragrafo 2° stabilisce che "i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un· altro Stato membro so– no ammessi alla re.importazione -nel ter– ritorio del primo Stato, senza ,che pos– sano essere so-ttoposti ad alcun dazio doganale o restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente: "La Commissione stabilisce le dispo– sizioni regolam·entari oJportune ai fini dell'applicazione del ·~resente para– grafo". Va da se che nel primo paragrafo dello stesso articolo 911 è- stato sancito che a richiesta di uno Stato membro, la Commissione·, nel ca10 ·di constatate pratiche di dumping esercitate all'in– terno ,del Mercato comu~e, è autorizza– ta a rivolgere raccomandazioni agli autori delle trasgressioni. Sul canovaccio di tale disposizione generale è stata tessuta la cosiddetta "clausola boomerang antidumping" che dovrebbe consentire l'automatica ritor– sione dell'azione di dumping a carico di chi l'ha coneepita e realizzata. Il regolamento della Commissione l'ordine civile prevede semplicisticamente che se un prodotto è esportato da uno Stato mem– bro verso un altro Stato membro a prezzi -di dumping, gli operatori o i produttori dello stato importatore, dan– neggiati da tali scorrette pratiche com– merciali, possono acquistare il prodotto "sospettato" e rispedirlo nel Paese esportatore senza che.all'atto della re.– importazione in quest'ultimo esso possa essere sottoposto a restrizioni quantita– tive od al pagamento di dazi dogana1i. Per poter usare di tale facoltà di iie– spo'rt;azione gli operatori interessati de– vono dimostrare che il prodotto stesso ha assolto, all'atto della prima impor– tazione nel paese danneggiato, i dazi doganali e le tasse accessorie. Il succo della disposizione è proprio qnesto, benchè il regolamento, entrato in vigore il 15 aprile scorso, si dilun– ghi in precisazioni tecniche ed esecuti- 11edi carattere prammatistico. Non si può negare che una norma sif– fatta sia decisamente vaga e di conse- • guenza inidonea a regolare una materi'a Ìa;to delicata. Sorgono infatti alcune legittime do– mande, quando si cerca di interpretare il re,iolam(;!nto predetto al lume della logie~ e delle concrete possibilità di applicazione. Chi organizza positiva– mente ed efficacemente l'azione di ri– torsione? Ed ammesso che ciò sia rea– lizzabile chi sarà il soggetto colpito dal cosiddetto boomerang? E chi da que– sta azione di rivalsa indiretta potrà trarre sicuri e consistenti be,wfici? Tali domande non entrano ancora nel viuo delle questioni tecniche, le quali da sole si prestano ad insidiare in maniera permanente l'attuabilità delle mimre antidumping. Tali inter– rogativi vogliono soltanto dimostrare come la Commissione non si si-a neppu– re attenuta ai .fondamentali ed elemen– tari principi del buonsenso e della lo– gica. Per ri~pondere alla prima doman– da. basta fare osservare che l'operatore ec~nomic~ -danneggiato se vuole orga– nizzare il tentativo di boomerang do– vrebbe avere la possibilità di acquista– re, dopo l'mri,enuta import/azione, lJe merci introdotte in regime di dumping. Ma egli troverà il primo ostacolo nella capacità degli speculatori dello Stato esportatore e -del suo stesso Paese in– teressati alla rivendita dei prodotti im– portati a costi di sleale concorrenza. Inoltre anche nel caso in cui riu– scis5e ad impossessarsi delle merci "so– spettate", la riesportazione delle stesse nel Paese di origine o di proveienza non gli consen(irebl1e di realizzare ven– dite in sicura concorrenza, in quanto le merci considerate, devono aver as– solto. prima della riesportazione, tutti i dazi doganali di importazione. Que– stn particolare che altera il concetto del dumping nei riguardi delle classi– che formule do~anali agisce nel nostro caso come livellatore di prezzi, renden– do pressoché irrealizzabile ogni auten– tica pratica di ritorsione. D'altra parte il tentatÌ1>o di boomerang diventa tan– to più chimerico quanto più alte sono le tariffe doganali degli Stati membri della Comunità, come avviene nello
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