Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944
- 47 - !etto pr..tico ,era stato superato dal totalitarismo fascista e da tutto ciò che esso oomportava. Come il primo a.rticolo di una Costitu~ z.ione morta potesse ,rivivere in un trattato politico con un altro potere, è cosa -che nessun giurist'a è stato capace di provare. Un trattato di paee è un contratto tra due parti, oome è ov– vio. Tuttavia la religione in uno stato democratico non è cosa che si possa trattare facendo accordi pol'itici tra il potere secolare e quello ecclesiastico. Siano gli italiani cattolici o meno, nessun go– venno Jtaliiano m il diritto di fare un aocordo con una terza par be che impegni la fude religiosa della nazione e asawna obblighi eh" vanno al di là della sfera delle qwestioni politiche e temporali. Questo articolo è fuori posto nel trattato del Laterano. Esso oon ·si giustlifioa a meno che noi non ritorniamo al principio degh stati germanici durante le guerre della Riforma: curus regio. eiVJS religio. In via di massima, lo stato che adotta una religione di stato dò.vieno uno stato confessionale. In altre parole, esso accetta uffi– cialmente tutto l'insegnamento dogmatico della, Chiesa - tutte l" Leggi e regole della legge canonica, tutti i decreti ecclesiastici re-– lativd aillla morale e alla pietà - con esclusione di ogni altro cuLt" e setta. Di fatto, Papa Pio e i gesuiti della Civiltà Cattolica. i.n– sieme ai molti ,polemisti cattolici che sono -comparSi all'orizzont.e subito dopo la firma degli_a.ccordi 1-aterani. hanno sostenuto a giu– sto titolo che lo Stato Italiano è divenUJto uno stato cattolico con– f.essionale e che ha assunte tutte le relativie obbligazioni. Musso– lini ha rifiutato di acceU,a,Tequesta interprellazione, ha confiscato , giornali e periodici cattolici ed ha cosi posto fine alla discussiorn. Ma ciò non significa che la Chiesa cattolica abbia rinunciato alla swa pretesa, anche se quell'artirolo del trattato è divenuto lettera morta, come era già lettera mprta l'articolo del vecchio Statuto. Non ci <i può aspettare che il nuovo regime democratico italiano accetti questo artioolo del trattato. Esso Mln c'entra ed è senza ._ gnificato. La questione se La nuova democrazia ;taliana avrà o non avrà una religione di stato dev~ essere prima decisa dalla nuoYat costituzione repubbliicana. Del pari non può essere accettato l'articolo 23 d,e! trattai:..,. Questo arlicolo di,wme che « le oenl;enze e le disposizioni delle au– torità ecclesiastiche relative a peTSOneeoolesiastiche e religiose ed a m.aterie spirituali o disciplinari quando sono comunicate uffi.– calmente alle ,auto!Ùtà civili avranno automaticamente piena effi– cacia ,g;iuridica anche per .ciò che .-igula,r,da i loro effleitti civ:ilJi >. Quesbe frasi piutltosto involute significano che le sentenze. i de– creti e le misure prese dalle autorità ecclesiastiche contro persone del clero o membri di ordini religiosi avranno automaticamente il medesimo valore ·di sentenze e provvedimenti_ dei Tribunali CJ·– vili e, penali dello stato e che i pubblici ufficiali dovranno vigilare alla loro "pplicazione. Vi sono due obbiezioni da farsi a questo articolo: in primo luogo esso viola il principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. dato che sottopone una classe di cittadini a una giurisdizione che non è quella dello stato. In secondo luogo, esso
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