Nord e Sud - anno XX - n. 164-165 - ago.-set. 1973

Cronache parlamentari questa indennità viene adesso proposta per essere applicata esclusivamente in particolari e ben definibili zone, ed inoltre per essere concessa in funzione della superficie o del prodotto (i capi di bestiame soprattutto). Per quanto riguarda l'ammodernamento delle aziende (come vado dicendo, da una parte vi è l'indennità compensativa e dall'altra vi sono le misure per facilitare l'ammodernamento delle aziende) i principali aiuti previsti, in adattamento di quelli già fissati con la direttiva n. 72/ 159 che più volte ho citato, sono i seguenti: condizioni più vantaggiose per gli investimenti, compresi quelli relativi ad attività turistiche ed artigianali collaterali, maggiorazioni dei premi di orientamento per le aziende adibite alle produzioni del bestiame, infine, un versamento, per i primi tre anni di insediamento ai giovani agricoltori. Sono inoltre previsti degli aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera e la sistemazione dei pascoli e degli alpeggi e per il funzionan1ento delle associazioni di assistenza interaziendale. Inoltre, è previsto che ai fini della valutazione del piano di sviluppo siano presi in considerazione, sino ad un massimo del 50 per cento, i redditi provenienti da attività extra-agricole - cioè turistiche e artigianali -, nonché l'ammontare compensativo percepito dagli agricoltori in base alla presente direttiva (l'indennità compensativa - cioè - della quale ho detto). Per l'insieme delle spese derivanti dall'applicazione degli aiuti precedentemente indicati, è prevista una partecipazione finanziaria del FEAOG che, per quelle relative all'am1nodernamento delle aziende, è fissata al 25 per cento, come previsto per le misure contenute nella direttiva n. 72/ 159 e, per quelle relative all'indennità compensativa, al 50 per cento. Al riguardo, vorrei sottolineare che nella risoluzione della quale ho detto e scritto il contributo finanziario della Comunità ammonta al 25 per cento per le misure in genere, mentre per l'indennità compensativa la percentuale del rimbor~o, è fissata al momento della elaborazione dell'elenco com.unitario delle zone ed è ad un livello compreso fra il 25 ed il 50 per cento. Vorrei richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che, pur dovendo essere generica ed esporre criteri di orientamento, questa risoluzione delinea un passo indietro rispetto alla proposta della Commissione, la quale prevede appunto per l'indennità compensativa l'apporto del 50 per cento sui. fondi comunitari, sul FEAOG, trattandosi di azioni comunitarie, come stabilito nella direttiva n. 72/ 159, della quale quella di cui ci occupiamo costituisce uno sviluppo. Richiamo inoltre l'attenzione del Parlan1ento sulla necessità di 79 BibliotecaGino Bianco

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