Michele Cifarelli Però questa direttiva (ed è il punto sul quale insisto) è impostata come conseguenza, come attuazione concreta delle direttive comunitarie già approvate ed è ispirata proprio a quei criteri che il Parlamento europeo, per l'attuazione migliore di dette direttive, ha - così come ho ricordato - fatto propri su proposta della commissione per l'agricoltura. Va ricordato, a questo punto, che se il divario tra i redditi degli agricoltori e quelli delle altre categorie extra-agricole è già considerevole - ed è la ragione della direttiva in generale - un divario maggiore si riscontra all'interno stesso dei redditi degli agricoltori, a seconda delle varie regioni. Tanto sulla base dei risultati della rete d'informazione contabile che sulla base della relazione presentata dalla Commissione in ordine alla situazione dell'agricoltura della CEE, si può rilevare che le regioni; dove si registrano i redditi inferiori, sono caratterizzate da una proporzione importante di terre destinate a pascoli per l'allevamento dei bovini e degli ovini, e che non si prestano all'aratura, mentre le regioni a reddito superiore sono quelle in cui le condizioni di produzione pern1ettono la scelta tra diverse produzioni agricole e che beneficiano di una evoluzione economica generale 1nolto favorevole. Ora, appunto partendo dalla constatazione che tra le regioni nelle quali si registrano i redditi più bassi ci sono quelle caratterizzate da svantaggi naturali e, quindi, dalla presenza di aziende agricole con strutture poco adeguate, appare quanto mai opportuna l'iniziativa della Commissione di voler predisporre un regime speciale a vantaggio degli agricoltori di queste regioni particolari. Pertanto, ritengo che il Parlamento debba esprimere un giudizio nettamente favorevole sulla proposta in esame, dato che essa prevede, da una parte, di compensare con dei versamenti (appunto chiamati indennità compensative) lo svantaggio economico che subiscono gli agricoltori nell'esercizio della loro attività produttiva a causa delle condizioni naturali sfavorevoli e, dall'altra, di rendere più accessibili gli aiuti per il miglioramento delle strutture delle aziende agricole. L'indennità compensativa versata annualmente viene calcolata in funzione del bestiame detenuto o della superficie destinata a talune produzioni, e ciò per determinare indirettamente un orientamento produttivo consono alla vocazione generale delle terre di queste zone. Questa indennità quindi (l'indennità compensativa), pur se costituisce un contributo alla formazione del reddito degli agricoltori, non può essere assimilata - è un punto sul quale richiamo l'attenzione - all'aiuto al reddito proposto per taluni agricoltori (ricordo: per quelli tra i 45 ed i 55 anni di età, in collegamento con condizioni particolari) quando furono discusse, l'anno scorso, le proposte di prezzi comuni, in quanto 78 Bibl·iotecaGino Bianco
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