Michele Cifarelli a precisare i punti per i quali la commissione per l'agricoltura ha ritenuto di proporre degli emendamenti. Debbo aggiungere che il significato, a mio avviso, della direttiva al nostro esame - significato politico fondamentale - sta in questo: che per la prima volta, sia pure in stretta connessione con le direttive per il miglioramento delle aziende agricole e per le trasformazioni strutturali che devono portare all'incremento dei redditi nell'agricoltura, per la prirna volta, dico, in stretta connessione, anzi direi in dipendenza da quelle direttive già approvate dalla Comunità, viene ad essere elaborato un sistema nel quale si tiene conto sia di un modo nuovo di aiutare il conseguirnento dei redditi agricoli nelle condizioni meno favorevoli (ed è questa l'indennità compensativa), sia della differenziazione di fondo importantissima che esiste fra l'uno e l'altro tipo di zona agricola della Comunità. Del resto, questa non è una novità. Nel contesto delle azioni che la politica agricola comune deve mettere in atto per raggiungere le finalità che il trattato ha stabilito, mentre la politica dei prezzi e dei mercati contribuisce a definire i redditi degli agricoltori in funzione del valore assoluto dei prodotti venduti e in riferimento ai costi di produzione, la politica delle strutture, come tante volte abbiamo ribadito, ha lo scopo di creare gli stimoli necessari per migliorare a medio termine le condizioni di produzione e diminuire quindi il divario che esiste fra i redditi degli agricoltori della Comunità. La politica delle strutture, che ha avuto. fino adesso la più ampia estrinsecazione nelle direttive approvate l'anno scorso, si è data appunto come obiettivo di promuovere lo sviluppo delle aziende che presentano la caratteristica di poter garantire all'imprenditore un reddito di lavoro corrispondente a quello ottenuto in altre attività extra-agricole della stessa regione. Ma sino al momento dell'esame delle proposte, la commissione per l'agr_icoltura e il Parlamento europeo tennero conto di queste osservazioni e le fecero proprie, rendendosi conto che una situazione particolare era costituita da quelle regioni della Comunità che, per effetto della situazione geografica o delle condizioni del suolo, presentano degli svantaggi naturalmente permanenti per l'esercizio normale delle attività agricole, che provocano l'esodo degli agricoltori e lo spopolamento delle zone rurali. · Pertanto la commissione per l'agricoltura, su proposta del relatore, l'allora collega Vredeling, introdusse un nuovo testo come articolo 13 bis nella proposta di direttiva e questo fu fatto proprio dal Consiglio nel documento definitivo, come articolo 14, paragrafo 2, lettera b, del seguente tenore: « Gli Stati membri possono instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo 76 BibliotecaGino Bianco
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