Nord e Sud - anno XX - n. 162 - giugno 1973

Antonio Rao cisione diversi, l'attitudine alla inìziativa, alla cooperazione; al comportamento razionale e la dedizione all'interesse generale. La situazione, per questo riguardo, non è delle più soddisfacenti. Un primo limite va visto nello stesso dispositivo istituzionale predisposto dalla legge n. 853 per l'esecuzione dei progetti speciali. In sintesi, l'obiettivo di conseguire chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità e unità di comando affidando alla Cassa e agli enti ad essa collegati (Formez, Iasm, finanziarie, ecc.) la responsabilità « esclusiva » ( Annesi) dell' esecuzione dei progetti non sen1bra del tutto garantito. Ciò appare dovuto, in primo luogo, al fatto che non è stato in alcun modo intaccato il sistema dei pareri, delle intese e delle altre forme di « collaborazione forzata » tra intervento straordinario e amministrazione ordinaria, per effetto del quale la Cassa, svincolata dai legami del bilancio dello Stato, si è trovata intralciata e per molti aspetti « deresponsabilizzata » dalla legislazione esistente nei singoli campi del suo intervento. lnoftre, il mantenimento del sistema degli enti concessionari periferici (consorzi di bonifica, consorzi per le aree e i nuclei industriali) e il trasferin1.ento alle regioni dei poteri d'indirizzo e di controllo nei loro confronti prima spettanti rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e al Ministero per gli interventi straordinari, n1.entre non elin1.ina le ben note disfunzioni dovute all'inefficienza degli enti locali e alla nebulosa ripartizione delle responsabilità tra centro e periferia, introduce un ulteriore elemento d'incertezza 2 • Ma il principale motivo di perplessità circà la capacità del sistema istituzionale adottato di assicurare agevoln1ente unitarietà nell' esecuzione dei progetti nasce dalla considerazione della complessità dei processi decisionali da cui questi ultimi sono caratterizzati. Se ne è fornita un'illustrazione indiretta in precedenza, considerando i progetti speciali relativi allo sviluppo dell'agrumicoltura e alla produzione intensiva di carne. Non va però -din1.enticato che la legge prevede tipi di progetti speciali che, a differenza di questi ultimi, non trovano riscontro netla tradizione an1.ministrativa della Cassa e che, pur non essendo rappresentati nel primo gruppo di progetti approvati, è probabile ( e anche altamente desiderabile) che trovino posto in un secondo programma di progetti speciali. Si pensi ad esempio a progetti per l'attrezzatura, in sens.o ampio, di aree metropolitane meridionali. È evidente che l'attività di esecuzione in questo caso sarebbe resa difficile dal numero e dall'ete2 La sola innovazione introdotta dalla legge in questo settore consiste nella possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere in forma unitaria a società a prevalente carattere pubblico costituite con la partecipazione degli enti locali. 40 BibtiotecaGino Bianco

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