Giovanni Coda Nunziante tica vera e propria, di decisione e di indirizzo. La fase amministrativa, cioè di gestione delle varie leggi nelle quali si traduce una politica di intervento. Ed infine la fase operativa che realizza i progetti e gli interventi decisi ai vari livelli. Confondere queste tre fasi avrebbe riflessi negativi, poiché come è necessaria una supremazia ed indipendenza della politica, così è necessaria una gestione indipendente, da parte di una burocrazia efficiente e soggetta solo alle leggi, degli interventi stabiliti dal potere politico. Ed inoltre è necessaria la distinzione fra le prime due fasi e quella di coloro che operano e realizzano i programmi e le iniziative, e che non possono essere confusi con coloro che amministrano le leggi. Altro aspetto delle leggi di procedura sarebbe quello di affrontare nel modo più concreto il problema della partecipazione. Quest'ultima costituisce la via essenziale per fare la programmazione, poiché credo sia abbastanza ovvio ormai che lo stabilire per legge il tasso di sviluppo o l'ammontare degli investimenti, sia solo un metodo velleitario che evita di affrontare il vero problema, che è quello appunto della partecipazione e dell'adesione a certe decisioni programmatiche. Ma è proprio a questo problema della partecipazione che bisogna dare una soluzione di procedure e non -di frammentazione di potere e di responsabilità. Spesso si ha l'impressione che la riforma regionale sia stata intesa in senso opposto, e che la partecipazione per molti significhi indipendenza, se non contrapposizione di poteri. La divisione per settori delle competenze non può che facilitare questa interpretazione; aiutata del resto dall'autoritaris1no di certi organi centrali dello Stato, a cui si contrappone la gelosa reazione di quelli regionali. Non si vuol capire, insomma, che se vi è qualcosa che condiziona i'indipendenza e supera la divisione dei poteri, questo è· proprio il metodo della partecipazione. Vi è inoltre da considerare che, nella misura in cui l'esperienza di questi ultimi anni fa ritenere poco probabile che si arrivi alle tanto discusse leggi cornice, per cui fra qualche settimana quest'ultimo alibi per ritardare l'inizio dell'attività delle regioni verrà a cadere, la necessità di leggi di procedura che regolino la funzione di indirizzo dello Stato, mi pare indispensabile, anche per proteggere la riforma regionale. Non si può commettere l'errore di credere che il Titolo V della Costituzione, o addirittura il solo Articolo 117, sia sufficiente a stabilire le procedure. La Costituzione non può essere una legge di procedure sufficiente, e lasciar-e le cose come stanno non può che favorire la conflittualità permanente. Conflittualità che non giova certo a nessuno, 100 BibliotecaGino Bianco
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