Nord e Sud - anno XX - n. 161 - maggio 1973

Pasquale Saraceno 1nento determinato nell'azione di intervento dall'adozione dell'ordinamento regionale; e non è senza interesse confrontare le considerazioni svolte dall'Annesi in questa parte con norme successive e, in particolare, con la legge 6.10.1971 n. 853 che regola per il quinquennio 1971-75 l'attività della Cassa e di cui tratteranno tra breve gli an1ici qui presenti. Al tema dei rapporti tra politica di piano e azione meridionalista, toccato in questa introduzione, l'Annesi aveva del resto dedicato da tempo la sua attenzione testimoniando così la sua concreta adesione alla posizione fondamentale del riformismo meridionalista secondo la quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il successo dell'azione meridionalista è il passaggio a una politica di piano: in questa materia sono da ricordare due brevi ma penetranti saggi prodotti nel 1960 che la non felice esperienza poi compiuta rende certamente attuali: con il titolo « Riflessi giuridici della programmazione » e « Esigenze della pianificazione e posizione del problema nel diritto costituzionale » essi indicano quanto il discorso sul programma, ininterrottamente portato avanti dalla Svimez nel quarto di secolo di sua esistenza, abbia trovato nell'Annesi la necessaria verifica in fatto di inseribilità di una vera programmazione negli ordinamenti di un Paese libero. Sul tema della programn1azione Annesi è tornato di nuovo molto efficacemente nel 1968 con due brevi scritti nei quali si svolgono tesi che, come vedremo tra breve, si sono mostrate valide, più tardi, anche in una situazione del tutto diversa;· emerse in quegli anni una autorevole corrente di pensiero secondo la quale l'azione penetrante e unitaria che ci si attendeva dagli organi di programmazione avrebbe reso superflui gli enti creati per l'intervento straordinario. Mi riferisco qui ai due saggi « Miti e paradossi della programmazione: la Cassa per il Settentrione?» e « Mezzogiorno e fughe in avanti »; in questi lavori l'Annesi mostra in sostanza che a una situazione dualistica, nell'ipotesi s'intende che ci si voglia veramente porvi riparo, non può non corrispondere un ordinamento dualistico, cioè un ordinamento nel quale la sezione più debole del sistema nazionale sia dotata di un apparato specializzato nelle varie azioni che si richiedono nelle successive fasi della politica di .intervento. L'azione degli organi dell'intervento straordinario può essere inefficiente; si tratta in tal caso di rimediare alle inefficienze non di sopprimere l'organo incaricato dell'intervento. Ed è inoltre necessario distinguere - osserva l'Annesi - tra le conseguenze effettivamente attribuibili all'inefficienza degli organi d'in18

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