Nord e Sud - anno XX - n. 160 - aprile 1973

Giulio Leone cordi con le quali l'azione principale - la riforma - si integra, come disegno unitario e determinante. Siamo, infatti, alla vigilia dell'applicazione, p~r legge interna, delle tre direttive comunitarie, legate da una corinessione logica: quella dell'ammodernamento delle strutture, che massimamente ci interessa; quella del decongestionamento agricolo e del recupero di terreni adoperabili per le nuove aziende o per forme estensive di uso; quella della informazione e della qualificazione professionale. Di alcune sono già redatti i disegni applicativi che la Comunità dovrà esaminare. A fronte di queste scadenze, occorre pur farci un sano concetto di ciò che andiamo ad accogliere, delle implicazioni che ne derivano, delle collateralità che si impongono, degli adattamenti e delle cautele che si richiedono. È, innanzi tutto, da tenere bene nelle nostre coscienze che nessuna azienda è immobile nel tempo e subisce le evoluzioni che i cambiamenti delle tecniche e del mercato incessantemente richiedono. Quindi se vi è un parametro di partenza che le rende valide - il « reddito di lavoro comparabile» - questo parametro è vario nel tempo, ed è vario oggi in Italia nelle diverse fasce dei nostri livelli salariali. Talché illusoria e controproducente di effetti, particolarmente nel nostro Mezzogiorno, sarebbe una parametrizzazione iniziale, relativa alle medie locali del salario extragricolo, attraverso la quale avremmo, nel Mezzogiorno, una inammissibilità ai benefici di molte aziende che, nel Centro-Nord, a pari livelli di produttività del lavoro, sarebbero invece ammesse, perché distanti dalla più alta media salariale. Quello che avviene all'inizio potrebbe nel tempo accentuarsi, quando le differenze si stabilissero anche nel Sud, ma gli incentivi mancherebbero per il trascorrere del decennio. Una dinamica del processo di ammodernamento deve essere quindi ammessa e può essere recepita ai termini della stessa direttiva comunitaria, che contempla tre istituti legislativamente sviluppabili. Quello del credito o equivalente a basso tasso (5%) in tutti i casi evadenti l'azienda « in grado di svilupparsi »; quello della norma transitoria dei primi cinque anni per il credito, od equivalente, al tasso di non più del 3 % ; quello, al quale annettiamo la massima importanza, della possibile particolarità degli interventi « per zone in cui un mantenirnento di livello m_inimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale ». Non è certo la definizione che inviluppa le condizioni del Mezzogiorno agricolo, ma è già un'apertura ad un discorso di regionalizzazione 104

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