Nord e Sud - anno XX - n. 159 - marzo 1973

Gaetano Ruello ed Ernesto Sparano politico ed amministrativo a cedere una parte del loro potere. Tutto ciò sarebbe, in altri termini, uno strano modo di concepire la democrazia 19 • Dimensione strutturale. - Come abbiamo· già avvertito, il secondo aspetto del problema, riguardato ancora dal punto di vista tecnico, concerne la definizione della dimensione che dovrebbero assumere le finanziarie, ossia in particolare, l'entità del capitale sociale di cui esse debbono inizialmente disporre. Le esperienze acquisite, fino a questo momento, dimostrano che nelle Regioni in cui ci si è preoccupati di avviare a soluzione il problema, sono stati adottati dei criteri per nulla univoci, dal punto di vista dei mezzi di dotazione degli enti in parola. Mentre, infatti, nell'Umbria si prevede una finanziaria con un capitale iniziale di L. 6 miliardi, per la finanziaria della Regione Calabria sono previsti due miliardi. I dati non possono ritenersi definitivi ed ufficiali, giacché si desumono attraverso i progetti di realizzazione, ovvero attraverso i risultati dei dibattiti svolti sull'argomento. Tuttavia, l'ordine di quantità è da ritenersi compreso, con sufficiente approssimazione, fra gli estremi da noi indicati; mentre, d'altra parte, è dato rilevare che sono identiche le finalità che attraverso ciascuna di queste finanziarie si vorrebbe perseguire: finalità che, scarnificandole al massimo, consistono, in generale, nell'assunzione di partecipazioni in piccole e medie imprese industriali, per incrementarne il 19 Il tema Regioni - Riforma dello Stato, in verità, è stato abbastanza dibattuto alla vigilia e durante il procedimento di formazione degli Statuti, con riguardo soprattutto ad un dato tecnico-giuridico particolare e precisamente al «modello» di attività amministrativa che l'Ente Regione avrebbe dovuto assumere come metodo di lavoro. Si discuteva, in altri termini, se il modello centrale doveva o non essere trasferito in sede regionale e, nell'ipotesi negativa, in che termini doveva essere assunto (sul piano normativo) il rapporto tra i vari organi della Regione. Per un esame approfondito dei termini in cui il dibattito è stato portato avanti e per un giudizio circa i risultati « acquisiti », a Statuti approvati si veda: D. Serrani, Momento costituente e statuti - Gli statuti regionali fra innovazione e tradizione in « Riv. Trim. Dir. Pubbl. » 1972, II, 600, dove è dato riscontrare che il dibattito verteva in particolare sul punto se ai mali di una « amministrazione produttrice di atti, e quindi pesante e macchinosa » bisognava o meno « porre rimedio assegnando all'amministrazione regionale funzioni prevalentemente di programmazione e di indirizzo di attività di altri soggetti e di strutture ad hoc con funzioni operative. Per queste ultime non si pensava tanto alla soluzione enti pubblici (dei quali si riconosceva la inevitabile tendenza a porsi in un rapporto centrifugo rispetto alle strutture del governo), quanto alla soluzione aziende e agenzie avanzata tra le proposte istituzionali del Progetto '80 »; e dove si ammette che il « risultato fu una scarsa credibilità» di tale rimedio, che portò « alla quasi totale accettazione, da parte degli statuti, del modello della amministrazione per enti» (pagg. 632-33). 72

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