Regioni e finanziarie regionali andrebbe proposta una « rilettura » delle competenze regionali, per adeguarle ad una interpretazione evolutiva e largamente estensiva (se non addirittura innovativa) della Costituzione, accompagnata da una dichiarazione di « disponibilità » della ·Regione ad essere destinataria di deleghe statali, sia in sede di normazione regionale discendente dall'ultimo comma dell'art. 117, sia in sede an1ministrativa, ai sensi del comma secondo dell'art. 118 della Costituzione 17 • Ed invero, dovendosi ritenere storicamente acquisita la necessità di riconsiderare in chiave moderna il rapporto Stato-Regione potrebbe risultare di somma utilità rivedere ed ampliare, anche sul piano formale, l'ambito delle competenze delle Regioni, attraverso lo strumento della legge costituzionale, previsto dal penultimo comma dell'art. 117. In ultima analisi, ove non si ritenesse ortodosso o sufficiente, sul piano tecnico-giuridico, il ricorso all'interpretazione evolutiva e qualora non si volesse provvedere all'ampliamento dei poteri e delle funzioni della Regione con una legge costituzionale ad hoc, avendo sempre presente la necessità che venga risolto positivamente il problema delle finanziarie regionali di sviluppo, si potrebbe legittimamente far luogo all'istituto della delega amministrativa, am1nessa dal secondo comma dell'art. 118. Date queste «possibilità» tecniche, non risulterebbe affatto convincente un'eventuale soluzione negativa del problema, basata su un discutibile dato formale, piuttosto che su motivi di contenuto desumibili dalla realtà socio-economica. D'altra parte, a prescindere da qualsiasi ulteriore e pur sempre possibile disquisizione di natura giuridica, ci sembra di somma importanza poter registrare che già alcune Regioni hanno avviato delle iniziative nel senso da noi auspicato senza incontrare, per quanto ci risulta, ostacoli di natura « costituzionale ». Ci riferiamo alla proposta di legge regionale (n. 25 del 2/5/1972) che prevede per la Regione Marche la cos_tituzione di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere all'impulso dello sviluppo economico della Regione, mediante: a) partecipazioni in società per azioni e società a responsabilità limitata, eh.e svolgono, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei piani di sviluppo economico regionali; b) assistenza finanziaria alle società predette; c) assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle i-in.prese piccole e medie operanti nel territorio regionale. Nello stesso ordine di principi si colloca la deliberazione. n. 449 del 26/10/1972, adottata dal Consiglio Regionale della Regione Umbria, in virtù della quale si viene a promuo17 E. Gizzi, Manuale di Diritto Regionale, Giuffrè, 1972, pagg. 181-184. 69
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