Nord e Sud - anno XX - n. 159 - marzo 1973

Gaetano Ruello ed Ernesto Sparano vità amministrativa delle Regioni, almeno sul piano formale, risulta limitata, secondo i principi posti nell'art. 118 della Costituzione; la cui interpretazione, in termini restrittivi, porterebbe a .stabilire, come abbiamo già accennato, che le limitazioni e i condizionamenti più sopra esaminati a proposito della potestà legislativa primaria risultino ripetuti e vincolanti anche per l'attività amministrativa regionale. Ma, è evidente che, se non si vuole ammettere una rilevante limitazione all'attuazione del principio del decentramento regionale (che sostanzialmente implicherebbe l'impossibilità per le Regioni di realizzare in concreto i fini statutari, qualora ciò comportasse un ampliamento soltanto formale delle materie contemplate dall'art. 117), si deve convenire che il tema della partecipazione delle Regioni alle finanziarie di sviluppo rappresenta un'ottima occasione per riproporre, in termini di attualità e concretezza, il discorso relativo alla necessità di un'interpretazione storico-evolutiva dei principi contenuti nei più volte citati articoli 117 e 118 della Costituzione. Sul punto riteniamo essenziale osservare che l'esigenza è stata già avvertita a nostro avviso, responsabilmente, in sede di formazione e approvazione di tutti gli statuti regionali, in virtù dei quali sono stati attribuiti alle Regioni, sia pure in chiave enunciativa e programmatica, funzioni e compiti certamente più ampi di quelli previsti dalla Costituzione. Si è ritenuto quindi di poter porre in discussione la legittimità degli Statuti, per quanto riguarda certe loro affermazioni di principio, giacché - si sostiene - nello sforzo di configurare con la normativa statutaria una sorta di costituzione regionale, le Regioni di diritto comune . hanno finito per oltrepassare di molto la sfera che la Carta costituzionale affida testualmente a tali fonti, superando talvolta gli stessi confini della competenza regionale complessiva 16 • Può darsi. Sta di fatto, però, che, fino a questo momento, non si è pensato di impugnare di incostituzionalità le leggi di approvazione degli Statuti. Per cui, pur dovendo convenire che una valutazione complessiva degli Statuti porta a rilevare che le materie in essi recepite non sono state contenute entro l'ambito stabilito dalle norme della Costituzione, ed in particolare dagli articoli 117, 118, 119, 121 e 123, siamo propensi a ritenere che il significato che si è inteso dare alle disposizioni statutarie « innovative» sia quello di una enunciazione di criteri in base ai quali 16 L. Paladin, Diritto Regionale, CEDAM, 1973, pag. 39 e 41, dove si afferma, di conseguenza, che « le disposizioni programmatiche degli Statuti oscillano tra gli estremi dell'inefficacia e dell'invalidità e costituiscono certo la parte più velleitaria ed improduttiva di tutta la disciplina statutaria» (sic!). 68

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==