Gaetano Ruello ed Ernesto Sparano tigianato, del turismo e dell'industria alberghiera, giacché tutte queste materie sono esplicitamente comprese nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione; mentre altrettanto non potrebbe dirsi p_er la partecipazione delle Regioni a società finanziarie operanti nel settore industriale o del commercio, ossia alle c.d. finanziarie di sviluppo, in quanto né il settore industriale né il settore commerciale risultano inclusi nell'elenco dell'art. 117. Ma, è chiaro, che, se si dovesse circoscrivere il problema delle finanziarie regionali all'ambito degli interventi nel settore infrastrutturale, o dell'agricoltura, ovvero ancora del turismo, saremmo in presenza di un falso problema, sotto un duplice profilo: da una parte, perché non ci sarebbe alcuna difficoltà normativa all'istituzione di questo genere di finanziarie; dall'altra, perché le finanziarie infrastrutturali ovvero operanti in uno degli altri settori indicati servirebbero a ben poco, essendo fin troppo evidente che, agendo solo con questi strumenti, non si potranno risolvere i problemi della media e della piccola industria, soprattutto meridionale, alla cui gravità abbiamo fatto cenno pnma. Ecco, dunque, il problema che forse nessuno si è ancora posto responsabilmente: in che termini e sotto quali condizioni può considerarsi legittima, in base alle norme del nostro ordinamento positivo, la partecipazione delle Regioni a statuto ordinario alle finanziarie di sviluppo, intese nel senso più pregnante e piu vero dell'espressione? 13 Nessun dubbio che la partecipazione delle Regioni a una società finaziaria di questo tipo rappresenta un intervento diretto e specifico nel settore industriale. Ne consegue, allora, cte riessun potere legislativo istituzionale può riconoscersi in materia alle Regioni, giacché, come abbiamo già detto, l'industria risulta esclusa dall'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione. Questo indubbiamente è vero; ma non può non ritenersi altrettanto vero che l'eventuale attività di partecipazione di una Regione ad una finaziaria di sviluppo in pratica non implica alcuna attività legislativa. Ed invero, non ci sembra che si debba spiegare molto impegno per dimostrare che l'attività in discorso integri gli estremi di una vera e propria attività amministrativa (o esecutiva), la quale va in13 Quando si discute di finanziarie di sviluppo, si deve fare riferimento unicamente a società, il cui scopo fondamentale sia quello di partecipare al capitale di rischio di piccole, medie ed eventualmente anche grandi imprese industriali. Il concetto risulta acquisito pacificamente sul piano tecnico, sicché non riteniamo sia questa la sede per definirne i contorni e i punti di differenziazione rispetto ad attività consimili o, indirettamente, concorrenti, quale potrebbe essere per esempio l'attività creditizia. Cfr. Golinelli, op. cit. 66
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