Regioni e finanziarie regionali tutti gli oppositori dell'ordinamento regionale si coalizzarono per ridurre al minimo le competenze da trasferire alle Regioni, temendo che dall'ampliamento di esse potesse derivare un pregiudizio per la politica economica del paese. L'obiettivo, perseguito da questa parte politica, ovviamente, è stato realizzato in pieno, con la conseguenza che l'eliminazione dell'industria dall'elenco delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione esclude, sul piano istituzionale, il concorso diretto delle Regioni in un settore di tanto rilievo e, quindi, limita, la partecipazione responsabile di esse alla formazione dei piani economici nazionali. Il dato di fatto ci sembra indiscutibile, per cui è stato osservato esattamente a nostro avviso che il costituente ha avuto lo sguardo rivolto ad una società rurale, proprio quando questa veniva a subire una profonda trasformazione per il prorompere dell'attività industriale, dando così luogo ad un ordinamento invecchiato prima di nascere 12 • Stando così le cose, non resta che da auspicare che, intorno a questo interessante tema, si possa al più presto aprire, in termini responsabili, un dibattito politico, dentro e fuori del Parlamento, affinché, se risulterà necessario, si provveda ad eliminare l'anacronistica limitazione, che concorre, insieme con gli altri condizionamenti tipici di una sclerotica organizzazione amministrativa dello Stato, ad ostacolare il necessario processo di emancipazione delle autonomie locali dalla tutela statuale ed, in particolare, ad impedire che i compiti e gli interventi delle Regioni a statuto ordinario possano realmente incidere sugli elementi, sui fatti e sulle tendenze che caratterizzeranno lo sviluppo sociale del paese nei prossimi anni. Ciò è auspicabile, perché non risultino perpetuate queste antistoriche incongruenze, delle quali, come si vedrà, si può cogliere qualche aspetto proprio con riferimento al tema delle finanziarie regionali. Ed invero, in base ad una rigorosa interpretazione delle norme costituzionali e della richiamata legge n. 281/70, si deve dedurre che il campo di attività delle società finanziarie con partecipazione delle Regioni debba essere circoscritto alle materie nelle quali le Regioni hanno una competenza istituzionale (quelle cioè elencate nell'articolo 117 della Costituzione) o derivante da precise deleghe dello Stato, ai sensi del successivo art. 118, secondo comma. Il che significa che, allo stato attuale della legislazione, si può rit~ nere fondatamente legittima la partecipazione delle Regioni a finanziarie operanti nel settore infrastrutturale, nel settore dell'agricoltura, dell'ar12 C.. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, 1969, II, 857. 65
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==