Gaetano Ruello ed Ernesto Sparano vare positiva soluzione. Pertanto, presupponendo che di questi enti si potrà fare un valido strumento per rimuovere taluni importanti ostacoli all'ordinato sviluppo del paese negli anni futuri, riteniamo utile esaminarne, sin da adesso, gli aspetti tecnici (non più politici), attinenti, in primo luogo, alle condizioni di legittimità fonnale poste attualmente dal nostro ordinamento positivo, e, in secondo luogo, alla dimensione che gli enti in parola dovranno· assumere. Limiti costituzionali ex artt. 117 e 118. - La legge 16/5/1970, n. 281, intitolata « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario» sancisce che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni anche per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipino altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'art. 117 della Costtuzione o in quelle delegate ai sensi dell'art. 118 secondo comma, della Costituzione (art. 10). L'art. 117 della Costituzione, a sua volta, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la potestà di emanare norme legislative in determinate specifiche materie, facendo salva la possibilità che altre materie vengano ad esse « attribuite », con legge costituzionale e prevedendo, in ultimo, la eventualità che alle Regioni stesse venga concesso il potere di emanare norme per l'attuazione di leggi dello Stato. _L'art. 118, poi, attribuisce alle Regioni le funzioni am1ninistrative per le materie elencate nell'art. 117 ed inoltre prevede la possibilità della delega alle Regioni stesse, per l'esercizio di particolari funzioni proprie dello Stato. Come è intuibile, viene a stabilirsi una ri~pondenza tra la funzione legislativa primaria e la funzione amministrativa regionale, con la riserva della emanazione di norme di attuazione in campo legislativo da una parte e, dall'altra, della attribuzione di specifiche ulteriori competenze in campo amministrativo: in entrambi i casi dietro delega dello Stato. È noto che, nell'elenco di cui all'art. 117 citato, non è compreso il settore industria,_ sicché si deve ritenere che, in materia, le Regioni, nell'ambito delle competenze organiche loro attribuite istituzionalmente, non hanno potestà di emanare norme di carattere legislativo, né di porre in essere atti di natura amministrativa. Quale sia il significato di questa limitazione normativa sul piano della problematica relativa alle finanziarie regionali di sviluppo lo vedremo da qui a poco. Intanto, riteniamo sia il caso di soffermarci brevemente sulla portata di essa, sul piano generale dei condizionamenti posti dall'ordinamento positivo alle autonomie locali e segnatamente regionali. Dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente risulta chiaro che 64
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