Nord e Sud - anno XX - n. 157 - gennaio 1973

Argo,nenti riconosciuto come produttivo di effetti dallo Stato ». Il fatto stesso poi che l'espressione « sacramento » non con1pare più nella non sospetta legge di attuazione 27 maggio 1929 n, 847 significa chiaramente che essa rappresentava, nel testo dell'art. 34, una dichiarazione politica piuttosto che una clausola con valore giuridico. Per quanto concerne infine la possibile frizione tra il comma 4° dell'art. 34 Conc. ( « Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alle competenze dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici ») ed il punto f) dell'art. 3 della legge sul divorzio, essa può essere ammessa ad una sola condizione : che si dimostri che divorzio e dispensa sono la medesima cosa. In altri termini che la Chiesa riconosca « che le varie dispense per matrimonio rato e non consumato pronunziate dal 1929 ad oggi dai tribunali canonici e recepite nel nostro ordinamento per il tramite delle corti di appello, avevano già introdotto il divorzio in Italia » 21 • In forza di tutte le argomentazioni addotte si può pertanto, concludere che la legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) è costituzionalmente legittima non rappresentando violazione dell'art. 34 del Concordato. Come pure parimenti corretto deve ritenersi il comporta1nento dello Stato quando non ha ritenuto di dover procedere « di comune intelligenza » con la Chiesa per una questione riguardante esclusivamente il suo diritto interno. Perduta la battaglia parlamentare e caduta l'eccezione di incostituzionalità, i cattolici si sono affrettati, come era facile prevedere dati j precedenti storici, a raccogliere oltre un milione ·di firme per richiedere il referendum abrogativo della legge sul divorzio. Sul fatto, a parte le considerazioni politiche, non vi sarebbe nulla da dire, se non fosse stata presentata al Parlamento una proposta di legge volta a dichiarare ina1nmissibile il ricorso al referendum abrogativo per il divorzio. Il progetto Scalfari-Fortuna, firmato da sessanta parlamentari, sostiene, nella sostanza, l'impossibilità di ricorrere al referendum per abrogare leggi che regolano materie costituzionalmente « indisponibili », quelle cioè che investono i diritti di eguaglianza tra i cittadini, delle minoranze, delle libertà civili in genere. A sostegno delle tesi si afferma la ripugnanza al metodo democratico di sottoporre al volere di una maggioranza la libertà della coscienza o si invoca (Calogero) l'inammissibilità c_ostituzionale del referendum abrogativo di una legge che non stabilisce obblighi, ma facoltà, come ap21 Pergameno, Il divorzio in Italia in « Democrazia e Diritto», a. XI, n. 4, pp. 435436. . 117

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