Michele Ributti decisamente infelice: il 1 ° comma ( « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ») sembra prospettare la posizione di separazione tra ordinamenti giuridici originari, il 2° comma ( « I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti nan richiedono procedimento di revisione costituzionale») non manca di dare adito ad una ridda di perplessità. È stato sostenuto 13 che l'art. 7, proprio in forza del 2° comma, che prevede la possibilità di modifica bilaterale dei Patti senza bisogno di revisione costituzionale, non ha costituzionalizzato i Patti Lateranensi. In realtà non si vede cosa vieti alla Costituzione di stabilire delle deroghe che non investano i requisiti di rigidità di cui all'art. 138. Assai più convincente è la tesi di chi ritiene 14 , per il loro carattere extrastatuale, i patti del tutto assimilabili ai trattati internazionali, la cui applicazione all'interno degli stati contraenti è subordinata all'emanazione di una semplice legge ordinaria di attuazione, suscettibile sempre di modificazione, con leggi di pari rango, quando qualche clausola del trattato sia stata consensualmente mutata. In sostanza quindi « la funzione assegnata all'art. 7 è stata solo quella di conferire garanzia costituzionale al mantenimento degli accordi originariamente stipulati ed a quelle loro modifiche che fossero successivamente concordate dalle due parti contraenti, purché mantenute nell'ambito della stessa materia prima regolamentata » 15 • È pertanto fuori di dubbio che qualunque deroga unilaterale ai patti viola l'impegno assunto con la controparte e, qualora essa venga apportata con procedimento diverso da quello della revisione costituzionale, costituisce un caso di vera e propria illegittimità costituzionale 16 • Restando però fenno il principio dell'assimilazione dei Patti Lateranensi ai comuni trattati internazionali, ed essendo perciò da considerarsi ad essi apposta la clausola rebus sic stantibus, consegue direttamente il potere di denuncia 17 di una delle parti non solo quando la controparte si sia resa inottemperante agli obblighi contratti, ma anche quando si siano verificati quei mutamenti sottintesi dalle clausole medesime. Discendendo dal principio generale alla particolare situazione italiana è indubbio che il mutamento istituzionale e costituzionale avvenuto in Italia, passata da regime monarchico ed autoritario (quale era al mo- · 13 Magni, Teoria giuridica del Diritto Ecclesiastico. Milano 1952, pagg. 122ss. 14 Mortati, Istituzioni di diritto pubblico. Padova 1969, pagg. 1380-1381. 15 Mortati, Istituzioni di diritto pubblico cit., pag. 1381. 16 Biscaretti di Ruffia, Diritto Costituzionale. Napoli 1969, pag. 644. lì D'Avack, voce « Concordato Ecclesiastico » in Enciclopedia del Diritto, vol. VIII, pagg. 465-466. 114
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