Michele Ributti reato; d) il procedirr1ento penale per incesto si è concluso con sentenza e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, o ha contratto nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato. Con riferimento alla lettera b del numero 2) si vi è opposizione del coniuge convenuto il termine è elevato ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore: ad anni sei, nel caso di separazione consensuale in data anteriore all'entrata in vigore della legge o di separazione di fatto. Come si può facilmente constatare quello configurato dalla legge non è « un divorzio facile », ma le osservazioni sulla opportunità o meno di certe restrizioni competono agli uomini politici ed ai futuri utenti dell'istituto piuttosto che al giurista. Quello che invece al giurista interessa è vedere se la legge è, nel suo insieme, corret-ta: se è· cioè atta a garantire sufficientemente il funzionamento dell'istituto che ha regolato, se il disposto delle sue norme è tale da assicurare una automatica concretizzazione della fattispecie. Da questo punto di vista numerose perplessità desta la formulazione dell'art. 1 della legge quando afferma che « il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio ... quando ... accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o 1ricostru,ita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 ». Orbene, il fatto che il magistrato « pronuncia » e non « dichiara » lo scioglimento del matrimonio potrebbe significare l'affermazione del valore costitutivo e non dichiarativo dell'intervento dell'ufficiale di stato civile, sottintendendo una concezione pubblicistica del diritto di famiglia. D'altra parte, però, se si tiene conto del tenore degli interventi del sen. Leone, costantemente volti a ribadire il carattere eminentemente privatistico del matrimonio, sarebbe pure legittimo interpretare quel «pronuncia» come una riconosciuta violenza dello stato che per mezzo dei suoi magistrati « non prenderà atto di un fatto ma contribuirà, se se la sente, a lacerare un indistruttibile tessuto. Se la legge deve entrare nel tempio; che almeno si autoproclami empia » 10 • Parimenti sospetta è la discrezionalità concessa al giudice quando l'art. 1 stabilisce che ad esso spetta accertare non solo la fine del vincolo ma anche l'inesistenza di una sua possibile reviviscenza. Si è in tal caso attribuita al giudice la discrezione della verifica di una presunzione che, nel testo approvato alla Camera, si considerava provata juris et de jure, dell'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge. In questo 10 P. Ungari, Cinque note sul divorzio in « Politica del Diritto», a. I, n. 3 pag. 359. 112
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