Nord e Sud - anno XX - n. 157 - gennaio 1973

Argomenti la svolta storica del centro sinistra, il nuovo impegno del Partito Socialista, la decisione del Paese stesso, ormai consapevole della necessità di impegnarsi più direttamente per la rivendicazione dei diritti civili, a consentire al progetto di divorzio Baslini-Fortuna di varcare le soglie del Parlamento e di diventare, dopo una lunga e difficile battaglia, legge dello Stato. Con il 18 dicembre, pertanto, è diventata esecutiva per il territorio dello Stato la legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 che introduce il divorzio nell'ordinamento giuridico italiano. Il testo definitivo della legge, sostanzialmente simile nei motivi ispiratori al progetto Sansone, stabilisce (ex art.· 3) la legittimità della domanda di scioglimento del matrimonio: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici per delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 c.p. (incesto) e per i delitti di cui agli artt. 519 (violenza carnale), 521 (atti di libidine violenti), 523 (ratto a fine di libidine), 524 (ratto di persona minore di anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio, anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; e) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discen~ dente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge ecc.; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale) quando ricorra l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 583 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) e gli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza famigliare), 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 643 (circonvenzione di persone incapaci) del codice penale in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo : 2) nei casi in cui: a) l"altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti dalle lettere b e c del numero 1 b) siano trascorsi almeno cinque anni dalla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, ovvero dalla omologazione della separazione con-: sensuale, ovvero dalla intervenuta separazione di fatto quando è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della legge da almeno due anni; e) il procedimento penale per i delitti di cui all~ lettere b e c del numero 1) si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato; d) il procedimento penale .per investo si è concluso con sentenza 111

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