I progetti speciali prime, che saranno di competenza delle amministrazioni ordinarie centrali e locali, oppure che saranno oggetto di programmi d'investimento definiti da imprese pubbliche e private in sede di contrattazione programmata, oppure, ancora, di azioni che scontano determinati flussi di iniziative industriali e turistiche di piccola o di media dimensione o determinati assetti di vaste aree agricole. Se questa è l'interpretazione da darsi alla nozione di progetto speciale si dovrebbe concludere che, entro un periodo non certo di pochi mesi ma neppure di troppi anni, dovrebbe essere individuato un complesso di sistemi progettuali contenenti progetti speciali: tale per cui tutta l'area meridionaìe venga avviata verso l'assetto cui deve mettere capo l'intervento straordinario iniziatosi vent'anni or sono con l'istituzione della Cassa. Con questa affermazione non si vuol certo escludere, in un mondo in rapido e imprevedibile cambiamento come è l'attuale, che altri progetti non debbano essere configurati in tempi più lontani e che in taluni progetti del blocco iniziale non si debbano introdurre elementi innovativi di grande rilievo. Ciò che interessa rilevare qui è che l'identificazione dei progetti speciali deve aver luogo secondo una logica che trae origjne dalla considerazione di tutta l'area meridionale. Il fatto poi che le risorse utilizzabili per l'attuazione dei progetti non siano illimitate deve rendere attenti a dare ad essi un avvio secondo un ordine che valga non solo a creare un equilibrio vitale a1l'interno di ognuno di essi, ma anche ad ottenere che vengano eliminati gli squilibri che l'intenso mutamento avvenuto ha suscitato nell'insieme dell'area: squilibri che sarebbero probabilmente accentuati o si farebbero più numerosi se l'avvìo dei progetti avesse luogo in maniera episodica, in relazione a possibilità di sviluppo che via via si presentano in questa o in quell'area o, peggio, alla maggiore capacità di certe aree di accaparrarsi i progetti speciali varati nella fase iniziale di applicazione della nuova legge. Così procedendo si potrà meglio tener conto di quelle altre esigenze di coordinamento che nascono dal fatto che lo sviluppo di nessuna area può essere considerato come effetto esclusivo delle azioni che si compiono al suo interno, ma, in quanto l'area è inserita in sistemi territoriali più vasti, anche delle azioni che si compiono al suo esterno, a scala regionale e interregionale, e quindi, ira l'altro, nelle aree non coperte da prÒgetti speciali. Occorre a questo punto domandarsi - affinché il discorso resti su un ter~eno di valutazioni realistiche - se questa configurazione del progetto speciale sia compatibile con il dato normativo, ovvero 9
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