Francesco Lucarelli dalle deficienze dei meccanismi di agevolazioni statali e dal condizionamento del commercio agricolo a gravi ipoteche infrastrutturali, non viene che in parte compensato dall'aumento dei prezzi di vendita all'ingrosso. Qualsiasi scelta legislativa si andasse a compiere non poteva prescindere dalla revisione politico-agraria in materia; revisione le cui indicazioni, inerenti l'organizzazione della produzione e del commercio, pur rappresentate nei piani programmatici, non hanno visto attuazione (ad es. le proposte di un Ente consortile controllato dall'IRI per gli acquisti all'ingrosso direttamente alla produzione). Inoltre il progetto di legge travalica le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale che aveva respinto l'esigenza di criteri alternativi, osservando che la legge - nella parte in cui adotta a parametro dei canoni i redditi dom.inicali accertati nel '39, senza tener presente il diverso tasso di sviluppo da alìora verificatosi nelle regioni italiane - non urta contro l'articolo 3 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte, l'accostamento dei vecchi dati alla realtà economica sarebbe assicurato dalla possibilità concessa dalla legge del '71 (art. 4) di chiedere, qualora la qualità e la classe dei terreni componenti il fondo risultassero mutati, la revisione ed il nuovo classamen to; e dal potere delle commissioni tecniche provinciali, quando le migliorie introdotte non giustifichino la modifica di qualità e classe, di stabilire criteri e misure per l'aumento del canone. Altro profilo significativo del progetto di legge riguarda la distinzione tra coltivatore diretto e imprenditore, la cui incidenza patrimoniale (limitata ai 10 punti nella determinazione dei coefficienti) conferma la ricerca nella legge di un compromesso tra il f avor nei riguardi del1'imprenditore e la svolta reazionaria a favore del proprietario tradizionale: compromesso la cui equivocità si rileva in sede di determinazione del canone, quando i poteri gestionali dell'affittuario, che avevano contrassegnato il nuovo processo di dimensioni imprenditoriali dell'agricoltura, risultano compromessi dal potenziale potere di controllo del proprietario. Ulteriori remore al criterio dell'automaticità nascono dalla rivedibilità del canone, sollecitata dalla sentenza costituzionale che aveva rilevato come non fossero stati previsti metodi correttivi che garantissero l'equilibrio delle prestazioni nel tempo. Si è previsto che, a partire dal prossimo biennio, venga fissato un coefficiente di adeguamento sulla base dei livelli ufficiali dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli. Non poteva esser scelto criterio più dannoso per l'affittuario, in quanto all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli all'ingrosso non ha mai corrisposto analogo aumento dei prezzi. Anche in ciò il progetto di legge travisa le indicazioni della sentenza 92
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