La legislazione sui fondi rustici al prodotto lordo vendibile, detratto il reddito affittuario del coltivatore diretto e dei suoi familiari. Il sisterna dei punti aggiuntivi ( è interessante rilevare come si dia per scontato un aumento: n.d.r.) oltre a tener conto dei miglioran1enti già effettuati, può rappresentare incentivo ad ulteriore miglioramenti per ciò che concerne la produttività del fondo. Si è comunque stabilito che i canoni risultati dall'uno o dall'altro sistema non possano essere superiori all'80~o dei canoni precedentemente pagati in relazione alla legge del 12 giugno 1962 ». Il criterio vanifica a favore del proprietario i principi dell'automaticità del canone, attribuendogli potere di intervento nella determinazione del valore della produzione lorda vendibile dall'affittuario: ciò significa ristabilire il controllo sull'attività gestionale, in contrasto con la normativa del '71, che de1nandava la gestione dell'azienda esclusivamente all'affittuario. Ed è una limitazione rilevante, anche su di un piano strumentale, basti pensare alla possibilità di intralcio burocratico che può esercitare il proprietario ai danni dell"affittuario in sede di piani imprenditoriali di sfruttamento del fondo, che prevedano concessioni d1 mutui o gravami per trasformazioni ed investimenti. La rivalutazione della « soggettività » del diritto, attraverso un meccanismo di controllo che ricostituisca il rapporto di inerenza al bene, ristabilendo la posizione di « prestigio » del proprietario nei confronti dell'affittuario, non è causale, ma trova immediato precedente in materia di proprietà, nella sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 13 luglio 1972. Il giudicato, a torto sottovalutato, racchiudeva i sintomi della successiva svolta, nella dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale delle norme che prorogano fino al 31 dicembre 1973 i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso locativo. Secondo la Corte, infatti, il locatore avrebbe diritto a provare, nelle forme previste dal vigente ordinamento processuale, che il conduttore non possa beneficiare della proroga, in quanto fruisca di rendita superiore a quella risultante nell'iscrizione nei ruoli. La sentenza, formalmente ineccepibile, demolisce il meccanismo dell'automaticità della proroga, minuziosamente apprestato dal legislatore, restituendo al proprietario, nel potere di azione in sede di contenzioso, uno strumento di pressione, non solo psicologica, sull'affittuario: il che proprio la legge speciale aveva inteso evitare. Anche la previsione di contenere l'aumento nel li1nite dell'80% dell'affitto praticato nel '62 - che sembra esser piuttosto una « indicazione » alla Commissione a sfiorare il raddoppio dei canoni - non tien conto della crisi dei costi di produzione, il cui aumento sensibilissimo negli ultimi anni (concimi, fertilizzanti, antiparassitari, macchinari), aggravato 91
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