Francesco Lucarelli sentenza costituzionale). Infine, la dimensione imprenditoriale dell'attività dell'affittuario, coltivatore diretto o meno, esce ridimensionata dalle implicite possibilità di controllo sulle attività che le disposizioni legislative in esame concedono al proprietario assenteista. L'aumento previsto per i canoni - con l'elevazione dei minimi dal 12 al 20% e dei massimi dal 45 al 55% - altera i rapporti economici in un momento in cui le ragioni di fondo della crisi del settore agricolo risultano ancora irrisolte o, forse, aggravate dalla politica Cornunitaria. Ciò rende sempre più esistenziali i problemi del piccolo mondo rurale, indifeso da infrastrutture sociali ed irnpossibilitato a sopportare nuovi oneri gestionali, attraverso incrementi della produttività, conseguibili unicamente dall'imprenditore organizzato industrialmente. Non a caso per questa legge si richiamano esigenze europee e linee di sviluppo imprenditoriale della politica agricola: « la caratteristica essenziale del provvedimento (la dichiarazione è del Presidente della Commissione agricoltura della Camera) è che esso si può definire una legge propulsiva in quanto incoraggia gli investimenti, la modifica delle strutture quindi l'aumento delle capacità produttive dei fondi ». Ma alla dichiarazione, fanno da sottofondo motivazioni politiche, espresse trionfalisticamente da certa stampa, intese a colpire le organizzazioni cooperativistiche di talune regioni italiane, formate in prevalenza da piccoli affittuari. L'ulteriore attentato alla struttura della legge speciale del '71 deriva dalla alterazione del criterio dell'auton1aticità, per l'introduzione di coefficienti aggiuntivi a favore del proprietario, cha raggiungono il massimo di 20 punti, in relazione ad investimenti e piani di miglioramento delle abitazione e dei fabbricati aziendali. Non si comprende dal progetto cosa vada inteso per « n1iglioramenti delle abitazioni e dei fabbricati », poiché il criterio dovrebbe, a lu1ne di logica, trovare attuazione soltanto per gli investimenti produttivi; altrimenti la norma si porrebbe in contrasto con l'art 16 della legge del '71, che prevede l'obbligo del proprietario di mettere a disposizione del conduttore abitazioni idonee, per condizioni igieniche e sanitarie, a consentire un tenore di vita civile (artt. 3632 Cost.). La disposizione, che altera il criterio dell'automaticità, offrendo ampi spazi conflittuali, è il prodromo di criteri alternativi di determinazione delrequo canone. Difatti - riportiamo le parole del Ministro pronun_ciate alla presentazione del progetto - « Nella costatazione che il sistema del riferimento al reddito domenicale può non corrispondere agli attuali ordinamenti produttivi e che il canone matematicamente fissato possa essere sperequato in eccesso o in difetto, le commissioni tecniche provinciali possano adottare anche il sisten1a del riferimento 90
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