La legislazione sui fondi rustici Ciò significa, minare la credibilità del sistema riformistico che ha caratterizzato il new-deal degli anni '60; ed offrire « ragionevoli giustificazioni » al ritorno all'architettura rigida del diritto, con implicita restaurazione dei dogmi privatistici. Da questo punto di vista l'indagine amplia le prospettive, giustificata dal delinearsi del recente processo involutivo nella tematica della proprietà, segnato dagli ultimi indirizzi della Corte Costituzionale, la cui recezione legislativa si inquadra nella 1nutata situazione politica e nella retrocessione socio-economica della società rispetto al modelli degli anni '60. Involuzione giustificata dalla crisi di talune strutture del potere economico, pubblico e privato (che aveva segnato le strategie del decennio), che concede spazio a settori rappresentativi delle tendenze più retrive del mondo politico ed economico. I caratteri positivi della legge del '71 andavano ricercati, in particolare, nella fissazione del meccanismo di automaticità nella determinazione dei canoni; ciò per due ordini di motivi. In primo luogo il criterio matematico, collegato a coefficienti fiscali che deprimessero la redditività, trova ragione nell'accollo di responsabilità al proprietario assenteista, di fronte alla scelta politica dell'esigenza dell'equa remunerazione del lavoro del coltivatore e della sua famiglia; responsabilità accentuata da norme tipiche al rapporto di lavoro. In secondo luogo, il ricorso al meccanismo automatico riduce la conflittualità, dando rilievo preminente al controllo amministrativo e limitando il potere giudiziario, « sensibile » ai tradizionali lineamenti della proprietà privata. Degna di rilievo è anche l'equiparazione del coltivatore diretto all'imprenditore non proprietario che garantisce il rapporto tra gli articoli 41 e 44 della Costituzione, nella visuale di dimensioni imprenditoriale delle aziende. La prospettiva - che intende rappresentare un « modo nuovo » di ristrutturare la funzione dell'impresa agricola, non legando necessariamente la funzione del capitale alla proprietà del fondo, ma alla gestione - giustifica il conferimento all'affittuario di poteri di disposizione pressocché assoluti nella direzione dell'azienda. Ora, questi obiettivi fondamentali della legge speciale risultano compromessi da] progetto. In particolare viene vanificato il prìnci.pio dell' « equo rapporto sociale », nuovamente inteso come equo contemperamento delle reciproch~ esigenze dell'affittuario e del proprietario, anziché quale tutela primaria del diritto costituzionale del lavoratore all'equa retribuzione del lavoro proprio e della sua famiglia (art. 36 Cast.). Anche l'eliminazione della conflittualità risulta compromessa dal criterio alternativo e dalla rivedibilità del canone (entrambi i criteri non aderenti alle indicazioni della 89
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